Assicurazione incendio e scoppio e fidejussoria

Quali sono le assicurazioni obbligatorie per la richiesta di un mutuo? Cosa si intende con assicurazione fidejussoria? Come è possibile risparmiare in fase di richiesta del mutuo? Ecco le risposte

L’unica tipologia di assicurazione che è realmente obbligatoria è la polizza incendio e scoppio, mentre per le cosiddette assicurazioni “fidejussorie” il discorso è un po più complicato. Infatti di per sé non sono obbligatorie, ma la banca può renderle tali, semplicemente perché in loro assenza si rifiuta di deliberare la richiesta di mutuo.

Non è un fatto illegale, in quanto la banca ha la libertà di decidere ed imporre delle condizioni aggiuntive a propria tutela, anche se non previste dall’ordinamento, e per questa ragione recentemente, l’Isvap prima e il governo poi, non hanno potuto eliminare questa imposizione, limitandone semplicemente la portata.

Quindi con i recenti cambiamenti, le banche possono rendere obbligatoria la stipula di polizze vita caso morte, con la banca stessa come beneficiaria, ma non possono più imporre la compagnia di assicurazione con cui stipulare il contratto, così da consentire ai potenziali mutuatari una scelta orientata ad un maggiore risparmio (basterà che le condizioni richieste, come l’importo e l’indicazione del vincolo vengano rispettate, il resto poi dipenderà esclusivamente dalle preferenze personali).

Convenienza: meglio premio unico anticipato o rateale

Per quanto riguarda la convenienza, bisogna fare la distinzione tra le assicurazuioni con pagamento di premio unico anticipato (generalmente l’importo viene decurtato a monte, al momento dell’erogazione dell’importo richiesto) e quelle con pagamento rateale, sia nel caso delle assicurazioni fidejussorie che di quelle incendio e scoppio.

Sotto il profilo della mera convenienza le prime sono meno costose, rispetto alle seconde, anche se spesso non venivano scelte perché in caso di estinzione anticipata del mutuo rappresentavano una spesa non recuperabile. Un problema che oggi non esiste più, con l’approvazione del nuovo regolamento adottato dall’Isvap nel 2010, dove viene chiaramente specificato che in caso di estinzione anticipata, al mutuatario vanno rimborsate le somme relative alle spese sostenute e di cui non ha usufruito.

Quindi nel caso delle assicurazioni a premio unico, la compagnia dovrà calcolare la quota di assicurazione che ha coperto il debito fino a quando questi è stato attivo, sottrarle alla somma del premio complessivamente pagata, e restituire la differenza al mutuatario (i criteri di calcolo e di rimborso devono essere specificati nel contratto di assicurazione stesso).

Questo aspetto si applica anche nel caso della surroga di un mutuo. Invece nel caso di un’assicurazione con premio periodico, se si tratta di estinzione allora il contratto si rescinde automaticamente, ma nel caso della surroga oltre a questa ipotesi si ha anche la possibilità di chiedere alla compagnia di assicurazione di proseguire il contratto, cambiando solo il vincolo a favore della nuova banca.

Risarcimento con somma fissa e somma variabile: quando scegliere l’una o l’altra

Sia per le polizze incendio e scoppio che per quelle fidejussorie, le assicurazioni possono prevedere il risarcimento di una somma fissa, oppure di una somma variabile. Per le polizze vita caso morte, generalmente bisogna prediligere questa seconda modalità di calcolo, perché anche il calcolo del premio non sarà fisso, ma avrà un andamento decrescente poiché è legato al capitale residuo da risarcire che si abbassa con i vari rimborsi nel corso del tempo.

Invece per quanto riguarda le polizze incendio e scoppio, per la scelta bisogna guardare al principio adottato nel calcolo della somma da risarcire che può essere basato sul “valore commerciale” dell’immobile, oppure sul “valore di ricostruzione”.

Quest’ultimo è più basso rispetto a quello del valore commerciale, per cui di conseguenza si avranno premi più contenuti da pagare, senza considerare che il valore commerciale è suscettibile di oscillazioni che in un dato momento potrebbero non essere sufficienti per la ricostruzione dell’immobile stesso.

Un discorso a parte va fatto per le polizze “multi-rischio” che vengono semplicemente proposte dalle banche per tutelare direttamente il mutuatario, con pacchetti che coprono una molteplicità di aspetti e situazioni o imprevisti.

Il rapporto qualità/prezzo però non è quasi mai conveniente, e se si sente l’esigenza di tutelarsi per alcuni rischi in particolare, è sempre più conveniente stipulare delle polizze specifiche (ad esempio una infortuni o inabilità dal lavoro, oppure una responsabilità civile, ecc) che sono più trasparenti e consentono di definire in modo più chiaro le caratteristiche delle polizze con le proprie esigenze.