Costi, durata e cancellazione: guida all’ipoteca volontaria

La forma più diffusa di ipoteca è quella definita “volontaria” che, come indica il nome, nasce per la libera volontà delle parti e dove il debitore pone come garanzia di un debito l’ipoteca su un immobile di proprietà (può succedere che l’ipoteca venga offerta su un immobile di proprietà per garantire il debito di un terzo). L’ipoteca volontaria è quella che viene utilizzata a garanzia del mutuo (vedi anche Come eliminare le garanzie del mutuo).

Caratteristiche dell’ipoteca volontaria: durata, costi, condizioni

Questa ipoteca deve essere indicata come forma di garanzia all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. Ma anche con quest’ultima ipotesi è poi necessario che ci sia l’iscrizione nel registro immobiliare.

Per cui, qualsiasi sia la forma scelta per la sua concessione (potendo nascere da un contratto, quindi dall’incontro della volontà di due parti, che da un atto unilaterale, quindi solo per volontà del debitore o di un terzo, come ad esempio il terzo datore di ipoteca, ecc), bisogna poi sostenere i costi notarili (vedi anche Perizia e stima notarile), condizionati per la parte dell’onorario dall’importo da iscrivere, oltre che dalle imposte fisse, i bolli, ecc.

La durata dell’ipoteca (vedi anche Mutuo ipotecario), una volta avvenuta la trascrizione, è di 20 anni (per durate più lunghe alla scadenza bisogna procedere al rinnovo).

Chi può concedere ipoteca?

La legge impone come limitazione principale (sia che si tratti di un atto unilaterale o di un contratto), che avvenga comunque come “atto” tra vivi. Quindi non si può concedere l’ipoteca tramite un testamento, anche se qui il de cuius può disporre che gli eredi procedano alla sua concessione, su una parte di immobili o sul totale, come atto “tra vivi” specificando anche il od i beneficiari della sua garanzia.

Come si estingue l’ipoteca volontaria?

Quando si verifica una qualsiasi delle cause che portano al termine dell’ipoteca si matura il diritto a richiederne la cancellazione. Le cause sono molteplici, dal mancato rinnovo alla prescrizione o decadenza, dalla decorrenza dei termini alla richiesta di cancellazione in corso, dalla rinuncia del creditore al perimento dell’immobile che fungeva da garanzia, ecc.

La richiesta di cancellazione di per sé non ha costi, se non quelli previsti dal notaio incaricato all’operazione necessaria per la sua realizzazione.