Licenza edilizia dal 1942 fino al permesso di costruire: informazioni utili

Prima della legge quadro che risale alla fine di ottobre del ’42, non c’era una regolamentazione omogenea sul piano urbanistico. Infatti ante 42 solo i grandi Comuni si erano dotati di regolamenti che erano volti a evitare un’edificazione selvaggia. La licenza edilizia prevista all’epoca era inoltre una semplice autorizzazione che veniva rilasciata senza il pagamento di alcun onere e senza entrare nel merito, basandosi solo sul controllo della sussistenza di due requisiti e cioè:

  • il diritto di proprietà sul terreno edificabile, sul quale dovevano essere eseguite le opere di costruzione;
  • il rispetto delle norme presenti localmente (dimensioni, caratteristiche estetiche ove previsto, ecc).

Nel 1967 furono apportate delle modifiche a questo regime, per poi arrivare all’introduzione della concessione edilizia onerosa dagli anni ’70. In molti comuni comunque il periodo di transizione che va soprattutto dal 42 al 67 ha portato ad una certa dose di confusione, con l’esistenza di immobili non conformi la cui compravendita risulta difficoltosa e rischiosa viste le necessità di regolarizzarle (vedi anche Docfa).

Cosa dice la legge?

In linea generale i vari passaggi, con focus soprattutto sull’autonomia adottata nei regolamenti edili locali (ove previsti), hanno portato alle seguenti situazioni:

  • i regolamenti locali, ante 1942, o anche compresi tra il 42 e il 1967, non sono da considerarsi validi, laddove non siano conformi alla legge 1150 (del 42);
  • i regolamenti locali, che non erano dotati di regimi autorizzatori e riferentesi al periodo compreso tra il 42 e il 67 sono invece validi, perché non contrari alla legge.

Concessione edilizia e permesso di costruire

Dai primi anni 2000 è stata introdotta una nuova modifica, con il passaggio dalla concessione edilizia, che aveva scisso il diritto di proprietà con quello di edificare insito nella licenza edilizia, per arrivare al permesso di costruire, che ha risanato la frattura che era stata effettuata tra i due tipi di diritti spettanti al proprietario del terreno.

Quest’ultimo, a sua volta, è stato sottoposto a una serie di interventi normativi atti a ripristinare una situazione di maggiore semplificazione, senza tuttavia togliere il carattere oneroso introdotto proprio con la concessione edilizia stessa.

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