Manutenzione ordinaria- Come ottenere le detrazioni fiscali

Il testo Unico dell’Edilizia fa una netta distinzione tra ciò che rientra nella manutenzione ordinaria e quella straordinaria identificando le caratteristiche che fanno rientrare un intervento nella prima o nella seconda categoria. Queste disposizioni valgono per qualsiasi regione e Comune, che può apportare dei modesti correttivi solo nell’individuazione specifica di un intervento, facendolo così rientrare nella condizione di “intervento di tipo ordinario” oppure di tipo “straordinario”.

In generale le opere di manutenzione ordinaria essendo rivolte a “mantenere” il buon funzionamento di un immobile (ad esempio tinteggiatura, sistemazione degli infissi, dei pavimenti, ecc) non hanno bisogno di particolari autorizzazioni.

Nel caso di quella straordinaria si deve invece seguire un iter differente e affidarsi ad un tecnico abilitato che provvederà alla compilazione delle apposite domande che vanno richieste proprio al comune di residenza (in alcuni comuni come Roma sono scaricabili anche online dal sito istituzionale).

Manutenzioni ordinarie, detraibilità ed Iva

Da un punto di vista fiscale per i privati e sulle singole unità abitative non è prevista alcuna detraibilità fiscale. Il discorso cambia se l’intervento di manutenzione ordinaria viene fatto su parti comuni di un edificio, oppure per un privato nel caso di opere ordinarie come completamento di quelle di tipo straordinario.

Anche nel caso di un condominio la manutenzione ordinaria della caldaia (come nel caso di quella obbligatoria annuale) non rientra nelle spese detraibili. L’unico vantaggio che si può ottenere in questo caso è legato all’Iva agevolata (vedi anche Iva acquisto prima casa). Questa viene applicata dal manutentore sul costo della mano d’opera.

L’Iva agevolata al 10% vale ovviamente nel caso di lavori che beneficiano di detrazione fiscale (ad esempio sostituzione della caldaia a gasolio con una a pellet) che quindi hanno il doppio vantaggio ovvero recupero fiscale e sconto dell’Iva tramite applicazione di quella agevolata. Ma più in generale vale nei casi di interventi su beni “significativi” per cui è indipendente dalla possibilità che ci sia il recupero fiscale (vedi anche Detrazioni Ecobonus).

Ma attenzione: alla ditta che esegue il lavoro, oppure al manutentore, se ricorrono le suddette ipotesi si dovrà esplicitamente richiedere l’Iva al 10% anziché al 22%. Ciò vale tanto per il condominio che per i privati, fermo restando la destinazione dell’immobile che deve essere principalmente di tipo residenziale.