Guida alla moratoria o sospensione mutui

Cosa è il ‘Piano famiglie’? Quali sono le condizioni per cui accedervi? Ecco di seguito le risposte a queste ed altre domande riguardo la moratoria sui mutui

La moratoria sui mutui di cui si può ancora usufruire (giunta al suo quinto rinnovo) è ancora legata al “Piano famiglie” ovvero all’accordo stipulato nel lontano 2009 tra l’associazione bancaria, Abi e 13 associazioni dei consumatori (vedi anche Moratoria 2015).

Molto probabilmente si tratta dell’ultima proroga per cui poi si dovrà sperare che venga finalmente attivato il “Fondo di solidarietà delle famiglie” che ancora non ha trovato il suo compimento.

Quest’ultima ha comunque un funzionamento leggermente diverso dal Piano famiglie, anche se ha obiettivi molto simili: consentire alle famiglie, che per il verificarsi di determinati fatti hanno difficoltà ad onorare il pagamento delle rate dei mutui, di sospenderlo per un determinato periodo di tempo.

Le caratteristiche della moratoria del Piano famiglie

L’accordo tra l’Abi e le associazioni dei consumatori richiede il verificarsi di una serie di fatti per poter accedere alla sospensione del mutuo (delle rate dei mutui):

  • L’importo del mutuo (acquisto e ristrutturazione) non deve essere superiore a 150 mila euro;
  • Il reddito lordo del mutuatario non deve essere superiore ai 40 mila euro;
  • Bisogna essere in regola con i pagamenti delle rate passate, o non avere ritardi superiori ai 90 giorni consecutivi (in precedenza erano 6 mesi);
  • Il tasso del mutuo può essere fisso o variabile ma restano esclusi i mutui a tasso variabile con rata costante;
  • Bisogna trovarsi in difficoltà economiche dovute a: decesso del mutuatario (o familiare) che ha aggravato la situazione reddituale della famiglia; essere entrati in cassa integrazione; perdita di lavoro a tempo indeterminato o anche determinato, e altre cause che portano in generale ad una grave insufficienza economica come inabilità al lavoro da infortunio grave, ecc.

Al verificarsi di questi eventi matura il diritto a chiedere la sospensione del pagamento delle rate, per un periodo al massimo pari a 12 mesi, con la richiesta che va rivolta direttamente alla banca (con la forma richiesta dalla stessa adottando gli appositi moduli e documentazione da allegare).

Tuttavia non è detto che la banca abbia aderito a sua volta a tale accordo per cui in questa ipotesi, pur rispettando i tempi per la presentazione della domanda, non si ha alcuna possibile via di uscita. E’ comunque necessario che gli eventi che danno diritto all’accesso della moratoria si siano verificati entro il 28 febbraio, e che la domanda vada effettuata entro e non oltre il 31 marzo 2013.

Cosa succedere alle rate sospese con la moratoria?

Una volta concessa la sospensione la banca provvederà a mettere in coda il pagamento delle rate che rientrano nella moratoria. Ciò porta in sostanza ad un allungamento del piano di ammortamento. Quindi concretamente il beneficio della moratoria consiste solo in un temporaneo alleggerimento della pressione debitoria, in quanto per 12 mesi non si dovranno rimborsare le rate di mutuo (moratoria totale) o si rimborseranno solo gli interessi (moratoria parziale) con un abbassamento della rata.

Piano famiglie, decreto Tremonti e Fondo di solidarietà: un po di chiarezza

Dall’inizio della crisi ad oggi, sono stati numerosi i provvedimenti attuati per cercare di tamponare le difficoltà di rimborso sui mutui. Il primo provvedimento in ordine cronologico è stato il decreto dell’allora ministro Tremonti, che ha portato semplicemente all’inserimento di un tetto massimo di fronte all’aumento dei tassi variabili che le banche sono tenute a rispettare (qualora il mutuatario avesse deciso a suo tempo di aderirvi), oltre il quale, gli interessi in più vengono accantonati in una sorta di conto secondario che porta a un allungamento del piano di ammortamento in funzione delle eccedenze da rimborsare.

Questo provvedimento di urgenza non richiedeva né imponeva particolari requisiti ma era accessibile a tutti. Il “piano famiglie” lascia anche in questo caso gli interessi a carico delle famiglie che ne usufruiscono con un allungamento di 12 mesi dovuto alla sospensione dei pagamenti, ed è subordinato all’adesione della propria banca all’accordo.

Il Fondo di solidarietà, prevede una sospensione di 18 mesi e il pagamento degli interessi delle rate sospese a carico del fondo stesso con un effettivo sgravio del debito per le famiglie, ma ancora non è diventato operativo e né sono stati stanziati i fondi necessari. E’ indubbio che qualora la situazione si dovesse sbloccare, costituirà la soluzione economicamente migliore.