Piano consumatore: funzionamento e requisiti

Per aiutare chi è in difficoltà a causa di situazioni di sovraindebitamento non derivanti da dolo o attività fraudolente, è stata approvata la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, intitolata “Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Questa legge, che si rivolge solo ai soggetti non fallibili e per i debiti di natura personale e non lavorativa, è stato strutturata su tre piani e cioè:

  • accordo di composizione della crisi;
  • piano del consumatore;
  • procedura alternativa di liquidazione dei beni.

Quindi il piano del consumatore è solo una delle tre possibili strade che si possono seguire per cercare di ridurre il monte dei debiti così da riuscire a liquidarli entro i tempi ed i modi indicati nel piano stesso.

Chi può utilizzarlo?

Come accennato anche il piano del consumatore può essere utilizzato solo dai privati non soggetti di partita Iva.

Questo limite è invalicabile. Se si è titolari di partita Iva allora si dovrà seguire la strada (sempre che non si sia soggetti fallibili) dell’accordo di composizione della crisi.

Solo la liquidazione dei beni può essere usato sia da privati che da titolari di partita Iva.

A chi rivolgersi?

Il primo passaggio previsto dalla legge è quello dell’istanza da fare alla cancelleria della sezione civile del tribunale competente per territorio. Questo documento serve per far sì che il tribunale nomini un esperto incaricato a realizzare il piano del consumatore. A riguardo la legge ha stabilito la nascita degli organismi di composizione della crisi che possono essere costituiti da singoli professionisti o team con le competenze necessarie.

Una volta che c’è la nomina del professionista incaricato è obbligo del debitore comunicare la propria situazione debitoria, le ragioni del sovraindebitamento e fornire ogni informazione che serva per la stesura del piano del consumatore. Il professionista incaricato ha invece, tra gli altri compiti, quelli di:

  • assumere ogni iniziativa necessaria per la realizzazione del piano del consumatore (compreso l’accesso all’anagrafe tributaria);
  • verificare la veridicità dei dati e dei documenti allegati;
  • attestare la fattibilità del piano;
  • eseguire le pubblicità richieste;
  • effettuare le comunicazioni decise dal giudice;
  • svolgere le funzioni di liquidatore, solo se sono disposte dal giudice;
  • svolgere le funzioni di gestione del patrimonio per l’esecuzione del piano (se previsto dal piano stesso approvato dal giudice).

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Quali requisiti bisogna possedere?

Per poter accedere al piano del consumatore quindi per prima cosa bisogna dare prova che si ha una situazione di perdurante sovraindebitamento.

Oltre a ciò è necessario anche dimostrare che non si hanno alcune condizioni quali:

  • non essere soggetto a fallimento o procedure concorsuali;
  • non aver utilizzato nei cinque anni precedenti un provvedimento simile;
  • non aver perso il diritto al piano per omissioni o per non averlo rispettato nella sua esecuzione.

A questo si aggiunge il criterio della ‘meritevolezza’. Al giudice deve infatti risultare evidente che i debiti non devono essere stati contratti con la consapevolezza di non poterli onorare e che non siano causa di condotte rischiose od ancora dolose.

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Come funziona la procedura?

Il professionista incaricato dopo aver raccolto tutte le informazioni ed i documenti necessari compila una relazione nella quale deve riportare:

  • dati del debitore;
  • dati del professionista;
  • cause e struttura del sovraindebitamento;
  • elenco dei debiti con rispettivi creditori (secondo una recente sentenza del tribunale di Busto Arsizio anche Equitalia);
  • valore patrimoniale del debitore;
  • entrate complessive mensili e importi necessari per la sussistenza del nucleo familiare (della cui composizione va data informazione dettagliata);
  • in che misura il debitore intende rimborsare i creditori e con quali modalità di pagamento;
  • importo e numero delle rate con cui eseguire il piano del consumatore;
  • giudizio di fattibilità e sostenibilità.

Una volta che la relazione è pronta questa viene depositata in cancelleria perché il giudice possa decidere in merito, omologandola e rendendola obbligatoria anche per i creditori che non possono opporvisi, oppure rigettandola.

Recentemente la giurisprudenza ha stabilito che un piano del consumatore non possa avere più di 60 rate complessive per non danneggiare eccessivamente gli interessi del o dei creditori. A livello di tempi, entro 60 giorni dal deposito della relazione si ha la fissazione dell’udienza nel corso della quale il giudice prenderà la sua decisione.

Quanto permette di risparmiare?

Il piano del consumatore in media permette di ottenere un abbattimento dei crediti fino all’80%. Gli importi da restituire ai creditori dipendono dalla valutazione del professionista dell’OCC, per cui non c’è una situazione standard. Quando possibile si può procedere alla compensazione di crediti (ad esempio con la riscossione dei tributi) oppure alla liquidazione di una parte del patrimonio immobiliare se è presente, ecc. In toto la procedura prevede comunque l’intervento del professionista che è molto importante soprattutto per essere convincente con il giudice riguardo alla fattibilità del rispetto del piano stesso.

Fac-simile

TRIBUNALE CIVILE DI …………SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AL SENSI DELL’ART. 7 , I COMMA, L. 3/2012

1-PREMESSE

2- REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

3- CAUSE DI INDEBITAMENTO

4- SITUAZIONE DEBITORIA

5- SITUAZIONE FAMILIARE, PATRIMONIALE, ECONOMICA

6- PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE:

garanzie
modalità di rimborso,
piano rateale
scadenze
alternative

7- CONCLUSIONI