Domanda

Buongiorno,
13 anni fa ho firmato come fideiussore per mia figlia per un mutuo ventennale del valore di 101 mila euro. La firma è stata posta su un documento separato dal contratto di mutuo. Sono proprietaria di un immobile in vendita ed ho già fatto il preliminare per un altro. Poiché la data del rogito è vicina e l’appartamento dove vivo non è stato venduto, ora sono io nella necessità di chiedere un mutuo ipotecario ma ho difficoltà perché sono appunto fideiussore del mutuo di mia figlia. Può un’altra persona subentrare al mio posto come fideiussore? Mancano solo 7 anni per la sua estinzione. Grazie, attendo una risposta.

Risposta

Salve. La natura della fidejussione è molto particolare, e questa è una delle ragioni per cui, anziché inserirla nel contratto di mutuo, è stata fatta su un documento separato. Infatti pur avendo carattere accessorio all’obbligazione principale, a differenza della garanzia offerta tramite garante (vedi anche Come eliminare un garante dal mutuo) , non richiede necessariamente il consenso del debitore, ma è sufficiente che ci sia l’accordo con il creditore (che nel caso del mutuo è la banca) anche nel caso della duplice garanzia personale e legata all’ipoteca (vedi anche Mutuo con ipoteca).

Questo aspetto permette al fideiussore una maggiore libertà, per liberarsi dall’obbligo tramite la surrogazione (surroga fideiussore) e l’eventuale subentro di un nuovo soggetto. Infatti la legge richiede solo che il nuovo fideiussorie offra un livello di garanzia che sia accettabile da parte del creditore.

Quest’ultimo non può avere un atteggiamento pregiudizievole al completamento della surrogazione se si rimane su un livello di tutela almeno pari a quello pregresso. Da un punto di vista teorico non c’è nemmeno il bisogno che il debitore (la figlia) venga informato di questo cambiamento, ma è sufficiente che la banca accetti il nuovo fideiussore.

Purtroppo, anche se per il termine del mutuo mancano meno della metà degli anni di ammortamento inizialmente pattuiti, ed anche a fronte di pagamenti avvenuti con perfetta regolarità, il suo “plafond” debitorio non risulta liberato perché la banca, in qualsiasi momento, potrà rivolgersi a lei per il pagamento di importi dovuti dal debitore principale (quindi la durata residua non incide per il livello di “tutela” che la banca esige, anche se potrebbe essere rassicurante per il neo fideiussore che rimarrebbe legato per importo e durata inferiori).