{"id":1055,"date":"2014-08-01T10:51:57","date_gmt":"2014-08-01T08:51:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/?p=1055"},"modified":"2015-12-18T16:09:31","modified_gmt":"2015-12-18T15:09:31","slug":"rinegoziazione-obbligatoria","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/rinegoziazione-obbligatoria","title":{"rendered":"Rinegoziazione obbligatoria mutuo per famiglie in difficolt\u00e0"},"content":{"rendered":"<h1>Quando \u00e8 obbligatorio per la banca rinegoziare le condizione del mutuo?<\/h1>\n<p>La <strong>rinegoziazione<\/strong> \u00e8 una delle possibili alternative che i mutuatari hanno per <strong>rivedere le condizioni del proprio mutuo<\/strong>, ma di per s\u00e9 ha carattere facoltativo, infatti n\u00e9 la banca e n\u00e9 gli intestatari possono essere obbligati ad accettare le nuove condizioni. <\/p>\n<p>Tuttavia non mancano eccezioni alla regola di base, ed in particolare \u00e8 stata fatta una deroga alla libert\u00e0 di adesione tramite il <strong>Decreto Sviluppo Italia<\/strong>, che tra le altre voci ha stabilito l&#8217;obbligatoriet\u00e0 da parte della banca di accettare la <strong>rinegoziazione dei mutui a tasso variabile<\/strong>, al verificarsi di una serie di condizioni. <\/p>\n<p>Ovviamente l&#8217;obbligo vale solo per la banca e non per coloro che rientrano nel profilo individuato dallo stesso decreto, che hanno facolt\u00e0 di scegliere se aderirvi o meno, entro il termine imposto.<\/p>\n<h3>Caratteristiche dei mutui e dei mutuatari<\/h3>\n<p>Trattandosi di una \u201cimposizione\u201d che va a limitare la libert\u00e0 di scelta di una delle due parti, il legislatore ha deciso di dare questa possibilit\u00e0 solo ai <strong>mutuatari che si trovano o potrebbero trovarsi in difficolt\u00e0 economiche<\/strong>. <\/p>\n<p>Quindi \u00e8 stato stabilito che possono sfruttare questa forma di rinegoziazione solo coloro che hanno un <strong>Isee inferiore, o al massimo pari ai 30 mila euro<\/strong>. Anche il mutuo in corso deve avere delle caratteristiche ben definite: si pu\u00f2 trattare di un <strong>mutuo prima o seconda casa<\/strong>, ma l&#8217;importo residuo al momento della richiesta non deve superare i 150 mila euro. <\/p>\n<p>La rinegoziazione consiste nel <strong>passaggio al tasso fisso<\/strong>, secondo le condizioni imposte dallo stesso decreto e un possibile allungamento del piano, fino ad un massimo di 5 anni, purch\u00e9 non si superi la durata massima, comprensiva dell&#8217;allungamento, di 30 anni.<\/p>\n<h3>In che cosa consiste il vantaggio della rinegoziazione obbligatoria?<\/h3>\n<p>Il passaggio dal tasso variabile porta obbligatoriamente a un tasso fisso, ma per tutte le durate superiori ai 10 anni in ogni caso deve essere fatto riferimento all&#8217;<strong><a href=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/irs\">Irs<\/a> a 10 anni<\/strong>, mentre per le durate inferiori ci si riferisce all&#8217;Irs corrispondente. Al tasso cos\u00ec individuato viene aggiunto lo spread previsto nel nuovo contratto. <\/p>\n<p>Ci\u00f2 pu\u00f2 non rendere conveniente l&#8217;esercizio della rinegoziazione, perch\u00e9 si pu\u00f2 andare incontro all&#8217;applicazione di uno spread maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto. Questo senza considerare che in un momento in cui <strong>i tassi hanno proseguito verso la discesa<\/strong>, l&#8217;esercizio di tale possibilit\u00e0 \u00e8 pi\u00f9 sul piano concettuale che non su quello pratico, a meno che non si abbiano difficolt\u00e0 di rimborso, a causa di problemi nella pianificazione finanziaria, ed una durata vicina ai 30 anni, o comunque superiore ai 15 anni. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando \u00e8 obbligatorio per la banca rinegoziare le condizione del mutuo? 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