{"id":1865,"date":"2015-02-09T09:03:09","date_gmt":"2015-02-09T08:03:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/?p=1865"},"modified":"2015-02-09T09:03:09","modified_gmt":"2015-02-09T08:03:09","slug":"compromesso-immobiliare","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/compromesso-immobiliare","title":{"rendered":"Compromesso immobiliare: imposte e formalismi"},"content":{"rendered":"<h1>Contratto preliminare di vendita: obbligo o necessit\u00e0<\/h1>\n<p>Quando si decide di <strong>acquistare un immobile<\/strong> il primo passo che solitamente si compie \u00e8 quello della <strong>firma del contratto preliminare di vendita<\/strong>, detto anche compromesso immobiliare. Non \u00e8 indispensabile passare per questa fase che per\u00f2 rappresenta un\u2019eventualit\u00e0 a cui ci si affida nella maggior parte dei casi per poter anche iniziare una <a href=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/richiesta-mutuo\"><strong>richiesta di mutuo<\/strong><\/a> (soprattutto in ottica di tutela). Una volta che si decide di fare un <strong>compromesso<\/strong>, \u00e8 necessario che in esso siano riportate delle informazioni necessarie, che venga redatto per iscritto e che venga registrato. Da qualche anno ormai non \u00e8 pi\u00f9 possibile fare un compromesso e lasciarlo nel cassetto in attesa che si arrivi al <strong>rogito<\/strong>, ma bisogna rispettare dei tempi precisi, e sostenere i costi previsti dalla legge, altrimenti si rischia di andare incontro a delle sanzioni.<\/p>\n<h3>La forma del compromesso immobiliare<\/h3>\n<p>Il preliminare di compravendita deve essere fatto per iscritto e la sua redazione non va fatta alla leggera, dal momento che possono essere introdotte delle <strong>clausole e delle condizioni che possono risultare anche insidiose<\/strong>. Per non correre rischi, e se non si hanno delle esigenze particolari, si possono acquistare dei moduli prestampati (dei veri e propri <em>fac simile<\/em>) presso le catene di prodotti per ufficio, a meno che non ci si affidi ad un\u2019agenzia. <\/p>\n<p>Se si ha un <a href=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/perizia-stima-notarile\"><strong>notaio<\/strong><\/a> di fiducia \u00e8 sempre una buona idea chiedere che intervenga anche per la redazione del compromesso, tanto pi\u00f9 che i <strong>costi anticipati per la registrazione obbligatoria presso l\u2019agenzia delle entrate<\/strong>, vengono poi scorporati dal totale delle imposte da pagare al momento del rogito (ma solo se si possono documentare al notaio stesso).<\/p>\n<h3>I costi del compromesso immobiliare e i tempi della registrazione<\/h3>\n<p>A meno che non si richieda il suddetto intervento del notaio, e sia previsto quindi il pagamento per il suo intervento, i costi sono dovuti solo alle <strong>imposte previste per legge al momento della registrazione<\/strong>. I pagamenti vanno fatti tramite F23, e sono:<\/p>\n<ul>\n<li>marca da bollo da 14,62 euro ogni 100 righe di scrittura;<\/li>\n<li>imposta pari a una quota fissa (200 euro) ed una quota proporzionale (0,50% su caparra e 3% su acconto del prezzo).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La registrazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla data della firma, altrimenti si va incontro alla <strong>sanzione pari al 30% del valore del contratto<\/strong>. La registrazione ha valore per determinare in modo certo i tempi per gli obblighi fiscali, mentre non aumenta la tutela per le parti. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Contratto preliminare di vendita: obbligo o necessit\u00e0 Quando si decide di acquistare un immobile il primo passo che solitamente si<a class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/compromesso-immobiliare\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1867,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[68,69],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1865"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1865"}],"version-history":[{"count":6,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1865\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1872,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1865\/revisions\/1872"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1867"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}