{"id":5803,"date":"2019-03-18T10:19:36","date_gmt":"2019-03-18T09:19:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/?p=5803"},"modified":"2021-07-08T10:23:21","modified_gmt":"2021-07-08T08:23:21","slug":"imposta-sostitutiva-mutuo-prima-casa","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/imposta-sostitutiva-mutuo-prima-casa","title":{"rendered":"Imposta sostitutiva mutuo prima casa &#8211; Quando si applica?"},"content":{"rendered":"<h1>Imposta sostitutiva mutuo prima casa: come accedere all\u2019agevolazione<\/h1>\n<p>L\u2019<strong>imposta sostitutiva agevolata<\/strong> \u00e8 stata tradizionalmente applicata sulla richiesta di un mutuo finalizzato all\u2019acquisto della prima casa. Tuttavia con l\u2019approvazione della finanziaria 2008 sono state apportate delle modifiche, non all\u2019aliquota applicata in caso di imposta sostitutiva per il mutuo acceso per l\u2019acquisto della prima casa, ma per le condizioni che si devono presentare. Ecco tutto nel particolare.<\/p>\n<h3>Di che cosa si tratta?<\/h3>\n<p>Prima di vedere il cambiamento portato dal legislatore, capiamo cos\u2019\u00e8 l\u2019imposta sostitutiva. Si tratta di un tipo di imposta che viene applicata sui contratti di finanziamento (approfondimento: <a href=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/finanziamenti-agevolati\"><strong>Finanziamenti agevolati<\/strong><\/a>), con una durata almeno superiore ai 18 mesi, che viene versata (di norma con una trattenuta a monte sul finanziamento stesso) dal mutuatario, alla banca o ente erogante il finanziamento stesso, la quale fa da sostituto di imposta. <\/p>\n<p>Tuttavia l\u2019imposta che viene applicata \u00e8 differente a seconda del soggetto che eroga il finanziamento, quindi possiamo andare in contro alle seguenti situazioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>mutui concessi ai propri dipendenti ed iscritti da parte degli enti previdenziali<\/strong> (ad esempio attraverso i mutui Inps ex Inpdap): viene applicata l\u2019imposta sostitutiva agevolata se ci sono i requisiti previsti nel relativo regolamento;<\/li>\n<li><strong>mutui concessi dalle banche<\/strong>: se si hanno i requisiti per le agevolazioni, allora si applica l\u2019aliquota agevolata allo 0,25%, altrimenti quella al 2%.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come possiamo vedere nell\u2019elenco <strong>mancano le societ\u00e0 finanziarie<\/strong>, le quali non possono fare da sostituti d\u2019imposta. Di conseguenza anche in caso di erogazione del mutuo, il mutuatario dovr\u00e0 sostenere tutte quelle spese che vengono altres\u00ec assorbite proprio dall\u2019imposta sostitutiva. Queste, entrando nel particolare, sono:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;<strong>imposta di bollo<\/strong>: pari a 14,62 per foglio del contratto e 1,81 euro per comunicazione;<\/li>\n<li>l\u2019imposta di registro fissa pari a 168 euro;<\/li>\n<li>l&#8217;imposta proporzionale pari allo 0,50% applicata sulle garanzie rilasciate da un soggetto diverso dal debitore;<\/li>\n<li>le imposte ipotecarie del 2% e dello 0,50% sulla cancellazione per l\u2019ipoteca;<\/li>\n<li>le tasse sulle concessioni governative.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;imposta sostitutiva non porta invece all\u2019esenzione dell\u2019imposta di bollo sulle cambiali (pari al 12 per mille). Ribadiamo ancora i concetti:<\/p>\n<ol>\n<li>laddove si pu\u00f2 applicare l\u2019imposta sostitutiva, questa assorbe varie altre imposte altrimenti dovute in funzione del finanziamento;<\/li>\n<li>le aliquote che si applicano possono essere due: agevolata allo 0,25% (solo se si hanno specifici requisiti), oppure quella generale al 2%.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Attenzione! Per poter usufruire dell\u2019aliquota agevolata dell\u2019imposta sostitutiva <strong>\u00e8 necessario che l&#8217;immobile venga acquistato con l\u2019applicazione delle agevolazioni prima casa<\/strong>, non essendo sufficiente la condizione di abitazione principale. <\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/calcolo-imposta-sostitutiva-prima-casa-e1552900342409.jpg\" \/><\/p>\n<h3>Cosa \u00e8 cambiato dal 2007 in poi?<\/h3>\n<p>Ora andiamo a vedere quale \u00e8 stato il cambiamento contenuto nella legge finanziaria approvata nel 2008. Fino al 31 dicembre 2007 la normativa prevedeva: <\/p>\n<ul>\n<li><strong>aliquota dell\u2019imposta pari al 2%<\/strong> se non si potevano sfruttare le agevolazioni prima casa, ma si procedeva alla compravendita con un mutuo finalizzato all\u2019acquisto di un immobile ad uso residenziale;<\/li>\n<li><strong>aliquota dello 0,25%<\/strong> in ogni altra situazione (ad esempio per mutuo di liquidit\u00e0, destinati alle imprese, ecc). Nel caso di un mutuo finalizzato all\u2019acquisto di un immobile ad uso residenziale, solo se si verificavano le ipotesi per le agevolazioni prima casa;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dal 1 gennaio 2008 \u00e8 stato cambiato il secondo punto. E\u2019 stato infatti stabilito che nella sola ipotesi dei finanziamenti destinati alla costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobili destinati all\u2019uso residenziale (erogati da banche o enti previdenziali), si pu\u00f2 ottenere l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva agevolata, pari allo 0,25 per cento, solo se viene fatta un\u2019apposita dichiarazione da parte del mutuatario (nel contratto del mutuo). Questa deve specificare che se l\u2019immobile fosse frutto di una compravendita, anche l\u2019eventuale acquirente potrebbe usufruire dell\u2019aliquota agevolata per le agevolazioni sulla prima casa.<\/p>\n<p><strong>N.B. Tale dichiarazione \u00e8 obbligatoria e vincolante. Se non viene resa, pur avendone il diritto, lo si perde<\/strong>.<\/p>\n<h3>Cosa accade in caso di pi\u00f9 mutuatari?<\/h3>\n<p>Nel caso di un acquisto con pi\u00f9 mutuatari cointestatari, \u00e8 necessario che ognuno faccia tale dichiarazione se ne ha i requisiti necessari. Se invece solo uno pu\u00f2 usufruire di tale agevolazione, allora spetter\u00e0 solo a questi effettuare tale dichiarazione e l\u2019imposta sostitutiva agevolata verr\u00e0 applicata per la sua parte, mentre per la parte dell\u2019altro mutuatario si applicher\u00e0 l\u2019aliquota al 2%. Facciamo un esempio per capire meglio il concetto.<\/p>\n<p><strong>Esempio 1<\/strong><\/p>\n<p>Supponiamo che il <a href=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/200-mila-euro\"><strong>contratto di mutuo sia di 200 mila euro<\/strong><\/a> e ci siano due mutuatari, entrambi nelle condizioni di poter usufruire dell\u2019imposta sostitutiva agevolata. Lo 0,25% d\u2019imposta si applicher\u00e0 sui 200 mila euro, ovvero 500 euro.<\/p>\n<p><strong>Esempio 2<\/strong><\/p>\n<p>Supponiamo, sempre su 200 mila euro, che uno solo dei due mutuatari potr\u00e0 usufruire dell\u2019aliquota agevolata, quindi sui suoi \u201c100 mila euro\u201d si applicher\u00e0 l\u2019aliquota allo 0,25% (con un costo di 250 euro) mentre sugli altri 100 mila euro verr\u00e0 applicata quella del 2% quindi pari a 2 mila euro.<\/p>\n<h3>Sanzioni in caso di decadenza del diritto<\/h3>\n<p>Una delle cause di decadenza si ha se si rilascia una dichiarazione mendace, e quindi pur non avendo i requisiti si ottiene l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva allo 0,25%. Stesso discorso in caso di vendita dell\u2019immobile prima dei 5 anni senza riacquistarne un altro con pari condizioni per accedere alle agevolazioni. <\/p>\n<p>Se si decade dal diritto all\u2019agevolazione, il mutuatario oggetto di accertamento da parte dell\u2019Agenzia delle entrate dovr\u00e0 versare l\u20191,75% di differenza (cos\u00ec da pagare il 2% di aliquota dovuta in principio) pi\u00f9 una sanzione del 30% in pi\u00f9 su tale differenza. Ricordiamo infatti che in base al comma 160 dell&#8217;articolo 1 della finanziaria del 2008 viene anche specificato che <strong>\u00e8 il mutuatario e non l\u2019istituto di credito il soggetto a cui il Fisco dovr\u00e0 richiedere la differenza tra l&#8217;aliquota agevolata e l&#8217;aliquota ordinaria<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n   <li class=\"alert alert-info\">Approfondimenti Prima Casa<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/acquisto-prima-casa\">Acquisto prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/agevolazioni-prima-casa\">Agevolazioni prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/agevolazione-prima-casa-successione\">Agevolazione prima casa successione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/anticipo-tfr-acquisto-prima-casa\">Anticipo tfr acquisto prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/bonus-prima-casa\">Bonus prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/credito-imposta-prima-casa\">Credito d'imposta prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/fondo-garanzia-prima-casa\">Fondo garanzia prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/imposta-sostitutiva-mutuo-prima-casa\">Imposta sostitutiva mutuo prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/iva-acquisto-prima-casa\">Iva acquisto prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/mutuo-giovani\">Mutuo giovani<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/mutuo-under-30\">Mutuo under 30<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/mutuo-prima-casa-giovani-coppie\">Mutuo prima casa giovani coppie<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/mutuo-prima-casa-requisiti\">Mutuo prima casa requisiti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/mutuo-ristrutturazione-prima-casa\">Mutuo ristrutturazione prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/pignoramento-prima-casa\">Pignoramento prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/prima-casa-senza-residenza\">Prima casa senza residenza<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/sospensione-mutuo-prima-casa\">Sospensione mutuo prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/spese-acquisto-prima-casa\">Spese acquisto prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/tasse-acquisto-prima-casa\">Tasse acquisto prima casa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/tassi-mutui-prima-casa\">Tassi mutui prima casa<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Imposta sostitutiva mutuo prima casa: come accedere all\u2019agevolazione L\u2019imposta sostitutiva agevolata \u00e8 stata tradizionalmente applicata sulla richiesta di un mutuo<a class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/imposta-sostitutiva-mutuo-prima-casa\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5805,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[71],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5803"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5803"}],"version-history":[{"count":13,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5803\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8783,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5803\/revisions\/8783"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5805"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}