{"id":6418,"date":"2019-10-14T17:20:44","date_gmt":"2019-10-14T15:20:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/?p=6418"},"modified":"2021-09-30T09:17:29","modified_gmt":"2021-09-30T07:17:29","slug":"sublocazione-immobile","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/sublocazione-immobile","title":{"rendered":"Sublocazione immobile a uso commerciale e abitativo: \u00e8 possibile?"},"content":{"rendered":"<h1>Sublocazione immobile: cosa dice la legge<\/h1>\n<p>La sublocazione \u00e8 trattata nel <strong>codice civile (art 1594)<\/strong>. Come si evince dal nome si tratta di una tipologia di contratto che prevede la possibilit\u00e0 di \u2018cedere\u2019 il contratto di locazione, da parte del conduttore. Tuttavia l\u2019ordinamento italiano prevede delle limitazioni alla libert\u00e0 di \u2018sublocare\u2019 un immobile, soprattutto se questo ha come destinazione d\u2019uso quella di immobile per uso abitativo. Vediamo tutto nel particolare.<\/p>\n<p><strong>Indice articolo<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#usoabitativo\">Limiti del locatore per immobili a uso abitativo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#usononabitativo\">Limiti del locatore per immobili a uso non abitativo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#obblighi\">Obblighi burocratici<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#tasse\">Trattamento fiscale<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/sublocazione-immobiliare-e1571067120329.jpg\" alt=\"sublocazione immobiliare\"  \/><\/p>\n<p><a name=\"usoabitativo\"><\/p>\n<h3>Limiti del locatore per immobili a uso abitativo<\/h3>\n<p><\/a><\/p>\n<p>La questione \u2018nodale\u2019 da affrontare \u00e8 quindi se un conduttore possa o meno locare l\u2019immobile per il quale paga un canone di affitto. <strong>Per prima cosa si deve escludere la presenza dell\u2019indicazione specifica in contratto che non si possa sublocare<\/strong>. Tale clausola \u00e8 perfettamente legale e impedisce qualsiasi possibilit\u00e0 di sublocare del conduttore. Se non \u00e8 prevista questa clausola allora la sublocazione \u00e8 contrattualmente possibile anche se \u00e8 necessario distinguere tra la <strong>locazione parziale<\/strong> e quella <strong>totale<\/strong>. <\/p>\n<p>La motivazione \u00e8 data dal fatto che alla base di un contratto di questo tipo il locatore deve sempre poter \u2018scegliere\u2019 il conduttore al quale affida un bene dietro pagamento di un corrispettivo. Senza alcuna forma di limitazione potrebbe capitare che un soggetto possa fare da prestanome per ottenere un immobile in locazione, e poi cedere il contratto a un altro soggetto, che magari non sarebbe stato preso in considerazione dal locatore stesso. <strong>Quindi le limitazioni sono state introdotte per evitare che la normativa venisse aggirata senza dare le giuste forme di tutela al proprietario dell\u2019immobile stesso<\/strong>. <\/p>\n<p>Analizziamo insieme i due scenari:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Sublocazione totale<\/strong>\n<p>Nel caso di sublocazione di un immobile per uso residenziale, per poter procedere \u00e8 necessario informare prima il locatore e ottenere anche il suo consenso. Se non si \u00e8 ottemperato a questo aspetto il locatore pu\u00f2 sia chiedere la restituzione immediata dell\u2019immobile locato che chiedere il danno al conduttore stesso.<\/li>\n<li><strong>Sublocazione parziale<\/strong>\n<p>Se si vuole fare una sublocazione parziale allora il conduttore deve dare comunicazione con raccomandata al locatore, ma non \u00e8 necessario ricevere anche il consenso. In pratica \u00e8 sufficiente che sia data comunicazione per poter procedere. Nella lettera di comunicazione deve essere specificato <strong>il nome del subconduttore, la durata dei contratti e anche il numero di vani che sono dati in sublocazione<\/strong> (a prova che questa \u00e8 parziale e non totale).<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"usononabitativo\"><\/p>\n<h3>Limiti del locatore per immobili a uso non abitativo<\/h3>\n<p><\/a><\/p>\n<p>Nel caso di un immobile destinato ad attivit\u00e0, o comunque adibito a un uso differente rispetto a quello di tipo residenziale, <strong>il conduttore che vuole subaffittare ha maggiore libert\u00e0<\/strong>. Infatti pu\u00f2 sublocare il locale, senza aver bisogno del consenso del locatore, ma a condizione che:<\/p>\n<ul>\n<li>con il locale venga locata o ceduta anche l\u2019attivit\u00e0 che veniva svolta (specificata nel contratto di locazione);<\/li>\n<li>ne venga data comunicazione, sempre con raccomandata A\/R.<\/li>\n<\/ul>\n<p>E\u2019 importante che ci siano alcune indicazioni specifiche in tale comunicazione per dare modo al locatore di sapere quale sar\u00e0 il soggetto tenuto al pagamento del canone mensile. Detto questo se il subconduttore non dovesse provvedere il locatore <strong>potr\u00e0 logicamente rivalersi sul conduttore cedente per ottenere il pagamento delle somme che gli spettano<\/strong>. <\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/tasse-casa.jpg\" alt=\"tasse casa\"\/><\/p>\n<p><a name=\"obblighi\"><\/p>\n<h3>Obblighi burocratici<\/h3>\n<p><\/a><\/p>\n<p>Per le comunicazioni al locatore non sono previste delle forme o modelli specifici ma \u00e8 sufficiente che il tutto sia dimostrabile, tramite raccomandata e che siano riportate le informazioni necessarie perch\u00e9 il locatore conosca esattamente le condizioni e l\u2019identit\u00e0 del sublocatore. Per quanto riguarda invece gli aspetti fiscali, ci sono obblighi sia sulla registrazione del contratto che sul trattamento ai fini dell\u2019imposizione fiscale. <\/p>\n<p>Per prima cosa il contratto <strong>va regolarmente registrato<\/strong> e quindi si deve pagare l\u2019imposta di registro pari al 2% sul canone pattuito (anche se non detta in modo specifico dalla normativa c\u2019\u00e8 stata una circolare della Agenzia delle Entrate che ha specificato che a livello di interpretazione va versata). L\u2019obbligo di registrazione non c\u2019\u00e8, come per gli altri contratti, solo se la durata della locazione \u00e8 inferiore a 30 giorni. Se invece \u00e8 superiore si deve provvedere entro 30 giorni dalla firma del contratto o dalla sua decorrenza. Per la registrazione \u00e8 necessario usare il <strong>modello RLI<\/strong> e accompagnarlo, dopo averlo compilato, con la ricevuta di avvenuto pagamento tramite il modello F24 Elide. <\/p>\n<p>Approfondimento: <a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/mutui-ristrutturazione-detrazione\"><strong>Guida alle detrazioni fiscali in caso di mutuo ristrutturazione<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"tasse\"><\/p>\n<h3>Trattamento fiscale<\/h3>\n<p><\/a><\/p>\n<p>Gli importi percepiti vanno dichiarati nei redditi diversi, della dichiarazione dei redditi, <strong>non potendo applicare la cedolare secca<\/strong> (esclusa proprio per i proventi da sublocazione). Nel particolare \u2019\u00e8 da compilare il quadro D Redditi da fabbricati del 730 oppure il quadro RL del modello Unico P.F.<\/p>\n<p>N.B. Non vanno compilati gli spazi che compila un locatore (B Redditi da Fabbricati nel 730 oppure RB del modello Unico P.F) in quanto il conduttore non \u00e8 proprietario dell\u2019immobile.<\/p>\n<p><img src=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/documenti-sublocazione-immobile-e1571067258270.jpeg\" alt=\"esempio consegna documenti sublocazione immobile\"  \/><\/p>\n<div class=\"row\">\n<ul class=\"col-sm-5 no-list\">\n   <li class=\"alert alert-info\">Guida Affitto abitazione<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/affitti-brevi\">Affitti brevi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/affitto-o-mutuo\">Affitto o mutuo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/affitto-turistico\">Affitto turistico<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/canone-concordato\">Canone concordato<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/case-affitto\">Case in affitto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/cedolare-secca\">Cedolare secca<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/comodato-uso-gratuito-immobile\">Comodato d'uso gratuito immobile<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/coworking\">Coworking<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/easystanza\">EasyStanza<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/homeaway\">HomeAway<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/sublocazione-immobile\">Sublocazione immobile<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/uniplaces\">Uniplaces<\/a><\/li>\n\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sublocazione immobile: cosa dice la legge La sublocazione \u00e8 trattata nel codice civile (art 1594). 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