{"id":715,"date":"2014-06-30T12:03:27","date_gmt":"2014-06-30T10:03:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/?p=715"},"modified":"2020-01-10T11:17:11","modified_gmt":"2020-01-10T10:17:11","slug":"frazionamento","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/frazionamento","title":{"rendered":"Frazionamento del mutuo: cos&#8217;\u00e8 e come funziona"},"content":{"rendered":"<h1>Frazionamento del mutuo edilizio: vantaggi e svantaggi mutuatario<\/h1>\n<p>Si parla di <strong>frazionamento di un mutuo<\/strong> quando il mutuatario (che di norma \u00e8 rappresentato da un <strong>costruttore<\/strong>) richiede alla banca di suddividere l\u2019importo del rimborso del mutuo stesso per un certo numero di parti, che corrispondono al numero di lotti venduti singolarmente, con conseguente richiesta anche di frazionamento dell\u2019ipoteca. <\/p>\n<p>In questo modo l\u2019importo di mutuo e di ipoteca che rimane a carico di ciascuna unit\u00e0 \u00e8 noto fin da subito e si ha la necessaria trasparenza relativa anche al recupero delle spese sostenute per ciascuna abitazione compresi anche gli interessi passivi legati a ciascun lotto o unit\u00e0 abitativa. Non solo con questo accordo che il mutuatario\/costruttore fa con la banca, si pu\u00f2 anche decidere di lasciare dei lotti al di fuori dell\u2019ipoteca. Si tratta quindi di un tipo di accordo che va a vantaggio di tutte le parti: il costruttore, la banca e i promissari acquirenti. <strong>Tuttavia non viene sempre fatto prima di arrivare alla vendita delle varie unit\u00e0 immobiliari<\/strong>. Scopriamo di pi\u00f9 a riguardo.<\/p>\n<p><center><img src=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/divisione-casa.jpg\" alt=\"divisione unit\u00e0 immobiliare\"\/><\/center><\/p>\n<h3>Il perch\u00e9 del frazionamento del mutuo<\/h3>\n<p>I costruttori hanno convenienza a sostenere i <strong>costi di costruzione accendendo un mutuo<\/strong>, di norma a condizioni particolari (i cosiddetti <a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/mutui-costruzioni\"><strong>mutui costruzioni<\/strong><\/a>). La banca a sua volta, per tutelarsi, richiede come ulteriore forma di tutela l\u2019<strong>iscrizione di ipoteca sul terreno edificabile<\/strong>, dove verranno costruiti gli immobili.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 implica, anche per una questione legata ai costi, che il costruttore (o la ditta di costruzioni) sia titolare di un unico mutuo garantito da una sola ipoteca, anche se molto probabilmente verranno edificate diverse <strong>unit\u00e0 immobiliari<\/strong>.<\/p>\n<p>A monte, infatti, sarebbe eccessivamente complesso e costoso stabilire l\u2019importo del mutuo che verr\u00e0 usato per la realizzazione di ciascuna unit\u00e0 immobiliare. L\u2019ipoteca, che \u00e8 a garanzia del mutuo (tanto pi\u00f9 che l\u2019iscrizione avviene sul terreno, dato che le unit\u00e0 non sono ancora realizzate) a sua volta \u00e8 unica e indistinta.<\/p>\n<h3>La necessit\u00e0 del frazionamento per la vendita<\/h3>\n<p>In base a quanto appena descritto \u00e8 evidente come i costruttori abbiano interesse a proporre l\u2019<strong><a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/accollo-mutuo-costruttore\">accollo del mutuo<\/a> da parte degli acquirenti<\/strong>, dato che in questo modo dividono almeno una parte di costi di accensione del mutuo. Inoltre, spesso, proprio al momento della <strong>stipula del mutuo con la banca<\/strong>, le stesse imprese edili stringono anche accordi atti ad agevolare le procedure di accollo delle quote del mutuo agli acquirenti.<\/p>\n<p>Per poter <a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/vendere-casa\"><strong>vendere un\u2019unit\u00e0 immobiliare<\/strong><\/a>, se l\u2019acquirente non vuole avvalersi dell\u2019accollo, questa deve essere libera da qualsiasi gravame (quindi nessuna ipoteca). Altres\u00ec ci deve essere una connessione diretta tra la porzione di mutuo che viene accollata, con l\u2019unit\u00e0 immobiliare (o lotto) che viene acquistata e la relativa ipoteca.<\/p>\n<p><em>Il frazionamento \u00e8 in sostanza la procedura che permette di dividere il mutuo per le varie unit\u00e0 immobiliari, con divisione anche delle varie ipoteche.<\/em><\/p>\n<p>Si ottengono cos\u00ec tanti finanziamenti indipendenti tra loro, quante sono le unit\u00e0 immobiliari assistite da ipoteca. Spesso i costruttori attendono di aver trovato degli acquirenti prima di procedere alla richiesta di frazionamento, procedendo a pi\u00f9 frazionamenti parziali anzich\u00e9 uno unico totale. <\/p>\n<p><center><img src=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/cosa-fare-attenzione.jpg\" alt=\"cosa fare attenzione\"  \/><\/center><\/p>\n<h3>Conviene davvero: a cosa fare attenzione<\/h3>\n<p>Non \u00e8 detto che l\u2019accollo sia conveniente veramente. Bisogna infatti fare attenzione ad almeno due situazioni e precisamente:<\/p>\n<ul>\n<li>che i pagamenti precedenti al frazionamento siano regolari;<\/li>\n<li>che la banca non applichi delle condizioni peggiorative, dato che quella attuali sono riservate proprio ai costruttori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre bisogna essere pignoli ed accertarsi (facendo riferimento ad un notaio di fiducia) che <strong>l\u2019iscrizione dell\u2019ipoteca corrisponda con il lotto acquistato<\/strong>.<\/p>\n<h3>Quando pu\u00f2 essere nullo?<\/h3>\n<p>La questione riguardante il <strong>frazionamento di un <a href=\"https:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/mutuo-fondiario\">mutuo fondiario<\/a><\/strong> \u00e8 stata trattata anche in sede legale per alcune dispute e ricorsi avvenute nel corso degli anni. Detto questo nel 1993 c\u2019\u00e8 stata una sentenza della Cassazione che ha chiarito alcuni aspetti particolarmente importanti. La questione riguardava la richiesta di frazionamento da parte di un terzo \u2018acquirente\u2019 su un mutuo contratto dal costruttore con la banca, che non era stato frazionato ex ante il contratto di vendita, ma successivamente. <\/p>\n<p><center><img src=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/mutuo-nullo.jpg\" alt=\"mutuo nullo\" \/><\/center><\/p>\n<p>In questo caso la corte di Cassazione ha in primis ribadito che nelle dispute il tribunale interpellato pu\u00f2 intervenire solo per decidere se sia legittima o meno la richiesta. In caso di legittimit\u00e0 si potr\u00e0 procedere con la nomina di un notaio che con atto pubblico dovr\u00e0 disporre il frazionamento, senza poter entrare nel merito sulle modalit\u00e0 di frazionamento e sulla percentuale che ricadr\u00e0 sull\u2019immobile del terzo acquirente (o promissario acquirente). <\/p>\n<p><strong>Le spese non dovranno ricadere sui terzi che non hanno partecipato all\u2019iscrizione di ipoteca<\/strong> (quindi il terzo acquirente) ma dovranno essere a carico della banca che dovr\u00e0 adempiere entro 90 giorni dalla data della richiesta di frazionamento (il termine diventa di 120 giorni se le quote da suddividere sono pari o superiori a 50). Nel frazionamento si deve mantenere la \u2018correlazione\u2019 tra la garanzia ipotecaria e il credito, ovvero la quota di ipoteca deve garantire solo la quota del mutuo frazionato, indipendentemente dalla percentuale che rende il terzo acquirente obbligato rispetto al costruttore (che \u00e8 anche mutuatario e quindi debitore verso la banca). <\/p>\n<p>Il tutto senza alcun legame con il valore dell\u2019unit\u00e0 immobiliare rispetto all\u2019ipoteca totale e al valore delle altre unit\u00e0 immobiliari.<\/p>\n<p>Se la banca non rispetta i tempi e le condizioni sopra indicate (<strong>Attenzione: qualsiasi pattuizione differente rende l\u2019atto nullo<\/strong>), allora il terzo acquirente o promissario acquirente potr\u00e0 rivolgersi liberamente al presidente del Tribunale dove \u00e8 ubicato l\u2019immobile, per ottenere un ulteriore nomina di un notaio che provveder\u00e0, a spese della banca, all\u2019atto di frazionamento stesso che rimane \u2018vincolato\u2019, ovvero valido, solo per colui o per coloro, che lo hanno fattivamente richiesto.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Frazionamento del mutuo edilizio: vantaggi e svantaggi mutuatario Si parla di frazionamento di un mutuo quando il mutuatario (che di<a class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/frazionamento\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":721,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/715"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=715"}],"version-history":[{"count":14,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/715\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6712,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/715\/revisions\/6712"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media\/721"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=715"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=715"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.calcoloratamutuo.org\/guida\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}