Il web ha aumentato in modo esponenziale la possibilità di concludere un contratto per l’acquisto di un bene (ad esempio su e-commerce come Amazon, ed in generale sui negozi online) o di un servizio (come per i fornitori di servizi Vodafone, Fastweb, Enel, ecc). Per tutelare chi acquista questi beni e servizi, anche su internet, la legge ha introdotto il diritto di recesso, detto anche di “ripensamento” che ne spiega la natura.
Con questa tutela l’acquirente non deve fornire una motivazione, ma deve semplicemente manifestare, nei modi e tempi previsti, la volontà di voler recedere dal contratto: quindi restituire il bene o interrompere l’iter di spedizione, oppure dire al provider con il quale ha stipulato un contratto per un servizio che non desidera più procedere all’attivazione dello stesso (vedi anche Risoluzione contratto di mutuo).
Se invece ci si riferisce ad una prestazione che il consumatore ha espressamente chiesto di ‘fornire entro il termine di 10 giorni dalla stipula del contratto’, il diritto di recesso non potrà essere esercitato. Non si può inoltre esercitare se si tratta di beni come riviste, giornali supporto audio e video che sono stati aperti nelle confezioni, prodotti personalizzati e lotterie o scommesse.
Chi vuole esercitare il diritto di recesso può farlo tramite invio di raccomandata A/R dove deve essere chiara la volontà di voler recedere. Deve essere restituito anche il bene acquistato nello stesso termine che è genericamente indicato in 14 giorni di “calendario”. In alcuni casi è il venditore che offre un termine più ampio, come ad esempio Amazon che prevede 30 giorni. In questo caso si deve far attenzione però a chi si occupa delle spedizione, ovvero se il venditore è Amazon oppure uno negozio esterno.
Quando viene esercitato il diritto di ripensamento il venditore deve restituire il prezzo pagato per intero, senza applicare alcuna penale (lo deve fare obbligatoriamente entro e non oltre 30 giorni di tempo). Se si tratta di un ripensamento su un contratto di fornitura (ad esempio il passaggio ad un altro fornitore), allora dovrà essere interrotta qualsiasi procedura di trasloco dell’utenza.
Altri articoli: Estinzione anticipata del mutuo.