La possibilità di poter richiedere l’estinzione anticipata di un prestito non è una ‘concessione’ che può essere offerta o meno da banche e finanziarie, ma si tratta di un diritto che spetta a qualsiasi utente. Anzi, nei contratti di prestito, compreso il caso della cessione del quinto, non sono previste e non possono essere inserite delle limitazioni temporali per poter esercitare questo diritto. Quindi, dal punto di vista legislativo, chiunque sia titolare di un prestito e disponga della liquidità sufficiente per coprire l’importo risultante dai conteggi di estinzione, può in qualsiasi momento procedere al relativo saldo senza dover più nulla alla banca o alla finanziaria.
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Partiamo da un presupposto molto importante: il fattore tempo è determinante per decidere se sia o meno conveniente provvedere all’estinzione anticipata. Questo principio vale tanto se ci si rivolge a società Findomestic, Compass o Cofidis, quanto alle banche note come BNL, UniCredit o Intesa Sanpaolo.
E’ infatti sbagliato dare per scontato che ‘eliminando’ un prestito si riesca ad avere sempre un vantaggio. Anzi, spesso si possono verificare delle situazioni in cui con l’estinzione anticipata, l’importo che si va a pagare è più alto rispetto a quello che si pagherebbe con le ultime rate. Ciò è dovuto principalmente a due fattori:
– Il calcolo degli interessi avviene con l’ammortamento alla francese
In tal caso anche se le rate sono ‘fisse’ e il tasso di interesse è fisso, l’importo composto da quota capitale e interessi che restituiamo ogni mese vede dei valori variabili tra loro. Con l’aumentare del tempo cresce la quota capitale e diminuisce la quota interessi. Quindi se si è all’inizio o comunque nelle prime fasi di rimborso si risparmia sugli interessi, mentre verso la fine, quando si è rimborsata quasi tutta la componente degli interessi, rimane una rata quasi esclusivamente di quota capitale. In conclusione l’estinzione vicino al termine di un piano di ammortamento alla francese rappresenta una scelta quasi mai conveniente;
– La penale di estinzione (che ogni banca è libera di decidere se inserire o meno)
Questa può avere importi variabili a seconda dell’istituto di credito purché non superi l’1% dell’importo. La percentuale di penale deve essere specificata nel contratto di finanziamento, anche se ci sono casi in cui non può essere applicata o può essere applicata in misura ridotta. Approfondiamo brevemente cosa dice la legge.
Limiti alla penale di estinzione
Per prima cosa ribadiamo la precisazione fatta poc’anzi: una banca o una finanziaria, se rispetta il limite dell’1%, è libera di inserire nel contratto la penale, per cui si tratta di una cosa perfettamente legale. Tuttavia, se si è arrivati verso la fine del piano di ammortamento, ovvero se la durata residua è inferiore a 12 mesi, allora la penale sarà al massimo dello 0,5%. Non solo, per importi inferiori a 10 mila euro, o se il rimborso è stato fatto in esecuzione di un contratto con un’assicurazione a garanzia del credito, allora non si applica alcuna penale.
Tutti questi limiti sono stati introdotti con la riforma del credito al consumo e sono diventati operativi a partire dal 1 giugno del 2013 (i contratti siglati dopo tale data che non rispettano queste condizioni sono impugnabili).
Come evidenziato nella prima parte dell’articolo, il primo passaggio consiste nello stabilire se c’è effettivamente una convenienza economica nel procedere all’estinzione anticipata. Online si possono trovare dei tool che permettono di fare dei calcoli approssimativi, mentre sarebbe più utile chiedere direttamente i conteggi di estinzione, ma solo se la finanziaria o la banca li rilascia gratuitamente.
Se da questo primo esame l’estinzione sembra conveniente, allora si passa al secondo step che prevede la richiesta dei conteggi di estinzione ‘ufficiali’. Sul foglio di estinzione sarà riportato l’importo da versare per l’estinzione totale e la data di validità: in sostanza, se si provvede al saldo dell’importo entro questa data il conteggio è valido, oltre questa data si rischia di dover richiedere nuovi conteggi o di dover fare dei calcoli seguendo le istruzioni sui dietimi da rimborsare (non è detto però che siano presenti nel foglio di estinzione).
Successivamente occorre eseguire precisamente la modalità di rimborso indicata dalla banca o finanziaria. Questo aspetto può sembrare secondario ma non lo è perché, se non si seguono con esattezza le indicazioni fornite, si rischia di andare incontro a ritardi o problemi di dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Quindi bisogna accertarsi di:
Infine bisogna attendere i tempi tecnici perché l’estinzione anticipata, una volta recepita dall’apposito database, venga inserita nel sistema. Generalmente ci possono volere fino a 30 giorni di tempo ma, in presenza di eventuali esigenze, si può richiedere un foglio che attesti prima l’avvenuta estinzione.
Le società che erogano finanziamenti online generalmente mettono a disposizione una procedura telematica, tramite l’area clienti, per poter far partire la richiesta. E’ sempre possibile procedere recandosi in filiale, ma potrebbe essere richiesta una modulistica apposita. In quest’ottica, è sempre preferibile chiedere informazioni ‘preventive’ al servizio clienti utilizzando i contatti preposti proprio al dispiego di queste pratiche.
Approfondimento: Estinzione anticipata cessione del quinto.