Domanda

Salve, ho un mutuo stipulato nel 2006, cointestato con mia moglie, di 210.000 euro con una rata mensile di 1232 euro. Lei è dipendente pubblico (stipendio di circa 1600 euro mensili) mentre io, all’epoca della contratto, ero titolare di una ditta individuale che nel 2012 cessa l’esercizio. Adesso non posso accedere al fondo di solidarietà perché in effetti non ho una lettera di licenziamento. Abbiamo chiesto la possibilità di allungare la durata, ma non ci sono i requisiti reddituali. Non ho idea di come uscire da questa situazione, nella speranza di un suo consiglio chiedo scusa anticipatamente se non sono stato molto chiaro e saluto cordialmente.

Risposta

Per poter dare consigli appropriati bisognerebbe conoscere altri dati importanti quali: tipo di tasso scelto, durata del contratto originario, e a quanto ammonta il capitale residuo dato che sono passati 7 anni dalla stipula, se nel frattempo si è fatto ricorso alla surroga.

Comunque restando sul generico, la strada più semplice sarebbe stata quella della rinegoziazione, non solo prolungando la durata ma anche rivedendo il tasso all’epoca concordato. Ad esempio passando da un fisso ad un variabile si potrebbe rientrare nel rapporto rata redito richiesto dalla banca con cui è in corso il mutuo. Una soluzione però che richiede necessariamente la collaborazione da parte della sua banca.

Sulla base di quanto specificato nel contratto originario, si potrebbe tentare una surroga o sostituzione con mutuo Inps ex gestione Inpdap sfruttando la posizione lavorativa del coniuge, con la certezza di un tasso più basso ma sempre optando per un allungamento della durata del piano di ammortamento.

Ed infine resta la possibilità di rivolgersi ad un’altra banca, che prevede un rapporto rata reddito non inferiore al 40%. A riguardo bisogna ricordare che con la sostituzione si possono modificare i soggetti che figurano nel contratto attuale, introducendo anche un fidejussore per facilitare il buon esito della pratica. Riguardo al Fondo di solidarietà dal 27 aprile è entrato in vigore il nuovo regolamento, con qualche modifica, e tra le ipotesi previste per la richiesta c’è anche l’ipotesi di: “3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”, considerando che è la Consap a dover verificare la presenza dei presupposti per l’accesso al fondo, mentre alla banca spetta solo il compito di controllare la completezza formale della documentazione.