Polizza vita fidejussoria obbigatoria per mutuo: costi e condizioni

Si è a lungo dibattuto sulla legittimità della prassi, sempre più diffusa tra le banche, di subordinare l’erogazione di un mutuo all’acquisto di una polizza vita fidejussoria (vedi anche Polizza incendio e scoppio). Di fatto la banca opera da privato che accetta di stipulare un contratto (ed adempiere alle relative prestazioni previste in esso) solo se ottiene adeguate garanzie, per cui ha effettivamente la possibilità di obbligare la stipula di una polizza vita.

Tuttavia con le novità in materia di liberalizzazione, ci sono stati dei cambiamenti significativi, il primo dei quali è proprio rappresentato dalla legittimazione esplicita di questa prassi e, di contro, una maggiore libertà di scelta per il debitore.

Le polizze vita sui mutui con l’iter di liberalizzazione

Il legislatore nel particolare si è mosso in due direzioni: da una parte ha voluto mitigare la forza contrattuale, che rischiava di essere dichiaratamente coercitiva, da parte della banca vietando che coincida la figura del beneficiario con quella del venditore, un limite che tuttavia è stato superato facilmente dagli stessi istituti di credito; dall’altra garantire maggiore possibilità di scelta sulla polizza con le condizioni più vantaggiose per il debitore.

Per quest’ultimo aspetto è stato stabilito quindi che le banche debbano proporre non meno di due preventivi diversi legaliti alla polizza, ma soprattutto è stata data la possibilità di scegliere anche un contratto completamente esterno alla banca, ma a patto che siano rispettati dei requisiti minimi perché la banca erogante il mutuo non possa rifiutarsi di accettarla.

Quali sono quindi i requisiti minimi delle polizze vita sui mutui?

Non ci sono particolari novità, a riguardo, in quanto:

  • la durata deve essere pari alla durata del piano di ammortamento;
  • il capitale assicurato può essere decrescente, seguendo i progressi dei rimborsi, così da ottenere via via un abbassamento anche del premio da pagare (che può essere pagato in una sola soluzione una tantum oppure periodicamente (mensilmente, annualmente, ecc);
  • il “rischio assicurato” deve riguardare la causa morte per qualsiasi casa, ad esclusione del dolo colpa dell’assicurato o dei beneficiari. Sono escluse anche le morti dovute a determinati eventi legati a catastrofi, a meno che non appositamente inclusi (con un aumento del premio);
  • l’esclusione avviene anche se il decesso avviene durante il periodo di carenza, come nel caso di suicidio (per il quale il periodo di carenza deve essere pari a due anni).

Approfondimento: Assicurazione mutuo.