Superbonus 110%: ecco cosa c’è da sapere

Il Decreto Rilancio 2020 ha introdotto il Superbonus 110 per cento che ha elevato al 110% l’aliquota applicata per la detrazione delle spese legate a una serie di interventi sugli immobili, se sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Evidenziamo subito però che, in base al decreto attuativo sui cosiddetti requisiti tecnici, gli interventi per i quali si applica il superbonus devono rientrare in alcune casistiche ben specifiche, che coinvolgono:

  • interventi per l’efficienza energetica;
  • interventi antisismici;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di infrastrutture necessarie per la ricarica di veicoli elettrici negli immobili stessi.

superbonus

Compatibilità con le altre agevolazioni

Il superbonus 110% è compatibile con gli altri bonus legati agli immobili, come il Sismabonus, l’Ecobonus e le altre ‘agevolazioni’ legate sempre ad opere di manutenzione (soprattutto straordinaria su singole unità immobiliari o anche ordinaria in caso di condomini).

La stessa Agenzia delle Entrate nella propria guida ufficiale di luglio 2020 evidenzia alcuni esempi pratici legati ad interventi di ristrutturazione che possono interessare varie agevolazioni. Nel particolare possiamo riportare quello legato ad una villetta privata per cui si vuole migliorare l’efficientamento energetico di due classi all’interno di lavori di ristrutturazione più ampi. In tal caso rientrano:

  • nel bonus 50% gli interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica, bagni;
  • nel 110% il lavori ed il materiale per la sostituzione della caldaia, degli infissi e per il rifacimento del cappotto termico.

Tuttavia laddove si applica il Superbonus non si applicano gli altri tipi di benefit ‘statali’ destinati allo stesso tipo di intervento, non essendo ovviamente cumulabili.

Come funziona

Rispetto agli altri tipi di bonus, con il superbonus 110% si può scegliere tra diverse modalità per usufruirne:

  • recupero in dichiarazione dei redditi;
  • cessione del credito alla banca;
  • cessione del credito all’azienda che effettua l’intervento.

Nel caso in cui si scelga il credito d’imposta, il contribuente recupererà le quote di cui ha diritto nel corso degli anni avendo però sostenuto fin da subito il costo degli interventi. In pratica dopo aver pagato l’azienda che effettua il lavoro si recupera ogni anno un quinto dell’importo di cui ha il diritto, per un totale di 5 anni (Attenzione: si deve considerare il limite della capienza dell propria situazione reddituale!).

lavori palazzo

Nel caso di cessione non si ha un esborso totale o parziale, per cui si può anche arrivare alla situazione in cui si ottengono i lavori senza aver speso soldi di tasca propria. Nel caso in cui si voglia sfruttare la cessione ci deve essere un’apposita comunicazione, fatta dopo il 15 ottobre 2020 in cui si dichiara di voler esercitare l’opzione di cessione del credito (il modulo da compilare è stato approvato 8 agosto 2020).

A chi spetta?

Sia che si tratti di singoli proprietari che di condomini (per quanto riguarda le proprie competenze), è richiesto che si tratti di persone fisiche che effettuino gli interventi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. In aggiunta tale agevolazione può essere utilizzata da:

  • cooperative di immobili per uso residenziale a proprietà indivisa;
  • Istituti Autonomi case popolari, o similari (sempre all’interno dell’House Providing);
  • le Onlus e le associazioni di volontariato;
  • le associazioni sportive dilettantistiche (in questo caso su interventi sulle parti comuni di condomini od interventi similari).

Approfondimento: Mutuo condominiale.

Gli interventi che offrono accesso al bonus

Come già accennato non tutti i tipi di intervento permettono di raggiungere l’aliquota del 110%. Più precisamente i lavori che sono considerati trainanti per l’accesso al benefit sono:

  • gli interventi per migliorare l’isolamento termico degli edifici;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (sia sulle parti comuni che in caso di edifici unifamiliari o di unità autonome);
  • gli interventi antisismici.

calcolo detrazioni

A loro volta tali interventi devono avere determinate peculiarità come ad esempio il caso dei lavori destinati a migliorare l’isolamento termico che ‘obbligatoriamente’ devono avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile sottoposto ai lavori.

A queste 3 categorie principali si possono aggiungere anche le seguenti casistiche (purché vengano effettuati all’interno di almeno un intervento trainante):

  • efficientamento energetico (miglioramento minimo 2 classi da dimostrare attraverso l’Ape);
  • installazione di impianti solari-fotovoltaici;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Bisogna però rispettare dei tetti massimi di spesa che riportiamo nella seguente tabella (N.B. Superate le soglie le eccedenze non prevedono alcun recupero):

Isolamento termico Unità indipendenti Condomini
sostituzione climatizzazione 50.000€
  • 40.000€ per il numero di unità, se condomini che hanno unità di numero compresi tra 2 e 8
  • 30.000€ per unità se ci sono più di 8 unità
efficientamento energetico 30.000€
  • 20.000€ per il numero di unità, se il numero massimo è di 8
  • 315.000€ per unità se ci sono più di 8 unità
rischio sismico limiti di spesa previsti per ciascun intervento
impianti fotovoltaici 48.000€
impianti ricarica veicoli elettrici 3.000€

Documentazione necessaria

Oltre alla documentazione comprovante i costi (sostenuti o da sostenere) servono anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione da presentare che viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica degli interventi di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari in base alle norme indicate nel decreto attuativo sulle asseverazioni (comma 13 dell’art.119).

Ricordiamo infine che il bonus 110% non è fruibile solo su abitazioni signorili (A1), ville (A8) e castelli (A9).