Bonus ristrutturazione 2025: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Il 31 dicembre 2024 è stata approvata la nuova Legge di Bilancio, in vigore dall’1 gennaio 2025. Tante le novità introdotte, alcune delle quali coinvolgono anche il noto Bonus Ristrutturazione.

Nel seguente articolo approfondiremo tutto ciò che occorre sapere per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste dal bonus.

Indice Articolo

Cos’è?

Il Bonus Ristrutturazione è un’agevolazione fiscale creata dal Governo per incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ovvero i lavori di manutenzione straordinaria effettuati su appartamenti e condomini.

Anche per il 2025 l’agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Ciò che però è cambiato rispetto all’anno scorso è la percentuale del beneficio, che per il 2025 è ancora pari al 50% per la prima casa, ma è sceso al 36% per le seconde case. Rimane, invece, invariato il limite massimo di spesa, pari ancora a 96.000 euro per unità immobiliare.

N.B. Dal 2026, l’aliquota scenderà al 36% per la prima casa e al 30% per la seconda casa.

Quindi, chi avesse intenzione di ristrutturare casa deve considerare bene le tempistiche d’azione: posticipare i lavori al 2026 significa perdere un bel po’ di quattrini rispetto a farlo entro il 31 dicembre di quest’anno. Infatti, se la spesa complessiva è di 20.000€, effettuando i lavori nel 2025 si riavranno indietro in 10 anni 10.000€, mentre se i lavori si effettuano nel 2026 il rientro sarà di soli 7,200€.

Chi può usufruire della detrazione?

Hanno diritto alla detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF che, all’interno di un immobile di proprietà o in regolare affitto, abbiano effettuato lavori di ristrutturazione sostenendone le spese.

Nel caso di comproprietari che abbiano entrambi sostenuto le spese allora il diritto spetterà a ciascuno secondo la quota di partecipazione alle spese stesse (sempre che ciò sia dimostrabile) anche se le fatture sono state intestate solo a uno dei due.

Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti personalmente dallo stesso proprietario, la detrazione spetta solo per i materiali acquistati. Inoltre possono usufruire della detrazione anche:

  • il familiare convivente del possessore/detentore dell’immobile ristrutturato (ovvero il coniuge, i parenti ma entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, che non è proprietario dell’immobile ristrutturato e nemmeno titolare di un contratto di comodato.

Nel caso specifico di un immobile oggetto di compravendita per il quale sia stato firmato il compromesso, anche il neo acquirente potrà portare in detrazione le spese sostenute nella ristrutturazione all’interno della dichiarazione dei redditi, dimostrando il possesso dell’immobile precedente alla ‘formalizzazione burocratica’.

Approfondimento: Detrazioni mutuo ristrutturazione.

Quali spese sono ammesse?

Gli interventi ammessi devono rientrare nelle opere di:

Rientrano, ad esempio, il rifacimento di impianti idrici e elettrici o del bagno, la rimozione e sostituzione di serramenti e infissi esterni, interventi finalizzati al risparmio energetico o all’eliminazione delle barriere architettoniche ecc.

N.B. Da quest’anno non rientrano più nel Bonus Ristrutturazione gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale con caldaie alimentate esclusivamente da combustibili, in conformità con le disposizioni della Direttiva Case Green.

Qual è la procedura per poter ottenere l’agevolazione?

Per poter detrarre le spese è necessario che queste siano dimostrabili tramite pagamento con:

  • bonifico per ristrutturazione (o parlante);
  • carta di credito o di debito;
  • bonifico ordinario.

Bisogna ricordarsi, nel caso dei bonifici specifici, di inserire l’apposita dicitura nella quale deve essere riportato anche il riferimento normativo relativo al diritto della detrazione.

Casi particolari

Poi per i lavori di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, che hanno coinvolto interi fabbricati e che sono stati eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie (con alienazione o assegnazione dell’immobile fatta entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori) ci può essere la detrazione del 25% sul prezzo di vendita o assegnazione, il cui importo verrà ripartito sempre in 10 rate annuali.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fatto un chiarimento anche sugli interventi di ristrutturazione edilizia con un aumento della superficie utile a seguito di lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. In questi casi per poter usufruire del bonus ristrutturazione ci deve essere la ‘fedele ricostruzione’, nel senso che non deve essere modificato il volume preesistente a meno che questa variazione sia dovuta a lavori necessari per adeguarsi alla normativa antisismica.

Se poi si verifica un ampliamento senza demolizione, la detrazione sarà possibile solo sui lavori fatti sulla parte preesistente. Quindi per le due zone, quella preesistente e quella ampliata, dovranno essere tenute separatamente le fatture per le spese sostenute. L’unica eccezione si ha se l’ampliamento o la nuova costruzione riguarda un box o un garage come pertinenza dell’abitazione.

L’Iva agevolata

Laddove i lavori eseguiti danno diritto al bonus ristrutturazione, si avrà anche la possibile applicazione dell’Iva agevolata pari al 10%. Vediamo un esempio pratico per capire però dove verrà applicata:

  • consideriamo un costo totale dell’intervento pari a 10.000 euro;
  • il costo relativo alla prestazione lavorativa (come manodopera) pari a 4.000 euro;
  • il costo invece dei beni significativi (per esempio, la rubinetteria e sanitari) pari a 6.000 euro.

In un caso come il suddetto l’aliquota agevolata dell’Iva al 10% si applica su:

  • l’importo della manodopera ovvero 4.000;
  • l’importo speso per i beni significativi solo fino alla concorrenza del valore della prestazione (nel nostro caso pari, come appena detto, a 4 mila euro).

Quindi solo sui 2 mila euro residui si applica l’aliquota ordinaria vigente pari al 22%.

(Fonte: sito ufficiale Agenzia delle Entrate; Data rilevazione: 8 gennaio 2025)