Cosa possono o non possono fare le società di recupero crediti?

Attraverso azioni dirette per il recupero crediti, il creditore cerca di entrare in possesso dei crediti non rimborsati alle condizioni e tempi indicati nel contratto. Esistono per questo delle agenzie e società specializzate proprio in questo ‘campo’. A riguardo però bisogna tener presente che si tratta di società private e che quindi non possono avere come dipendenti “ufficiali giudiziari” o figure simili.

Limiti e possibili azioni

Per titoli che non rappresentano già garanzie con diritti reali (come ipoteca o cambiali), un imprenditore, una banca o chiunque vanta un credito che non riesce a riscuotere può rivolgersi a una società di recupero crediti. Questa, trattenendo una percentuale sulle somme incassate (che saranno maggiorate oltre al credito da riscuotere anche di “spese legali e commissioni”) fanno da tramite concentrandosi sulle operazioni che possono compiere per sollecitare il debitore inadempiente.

Bisogna però fare molta attenzione a quali siano queste azioni legittime in quanto può succedere che per forzare la mano al debitore venga mandato un messaggio poco chiaro che lo può trarre in inganno. Per potersi difendere da queste azioni non legittime del recupero crediti è necessario quindi prima conoscerle, così da poter difendere i propri diritti.

Bisogna comunque partire da un presupposto: le società di recupero crediti iniziano la procedura stragiudiziale, quindi hanno una serie limitata di azioni. Ad esempio in questa sede possono presentarsi come avvocati o figure simili per spingere il debitore ad essere sollecito al pagamento. Si deve considerare però che un avvocato non può avere un rapporto di dipendenza (rientrando nei liberi professionisti).

In questi casi non ci si deve allarmare, ma semplicemente chiedere a chi ha chiamato una serie di informazioni che quest’ultimo è obbligato a fornire, per poter meglio inquadrare la reale situazione.

N.B. Può succedere che un avvocato svolga attività ‘connesse’ al recupero crediti ma è necessario che questo:

  • sia iscritto al proprio ordine provinciale (ad esempio all’ordine degli avvocati di Roma, ecc);
  • debba qualificarsi per il proprio incarico (che come detto non può essere di dipendenza diretta);
  • non parli di procedura giudiziale se si è iniziata quella stragiudiziale (che rappresenta comunque il primo passaggio).

Azioni possibili

Vediamo ora quali possono essere le azioni che si possono compiere in sede stragiudiziale per il recupero crediti:

Sollecito di pagamento

E’ prassi che prima venga effettuato con lettera ordinaria od addirittura tramite email. Questa non produce alcun effetto perché è necessaria almeno una lettera raccomandata. Quindi il primo vero sollecito arriva con lettera raccomandata o eventualmente da una Pec. Successivamente si può passare al sollecito telefonico.

Questo però deve rispettare delle limitazioni di orario (orari congrui alle attività quotidiane, quindi nessun orario strano), e soprattutto di frequenza: continue telefonate ripetute nello stesso giorno, oppure in giorni consecutivi non sono accettabili, anche per quanto specificato dal garante sulla privacy. Infine nelle telefonate non si possono ‘sollecitare’ amici, parenti o il datore di lavoro.

Telefonate rivolte a persone diverse dal debitore sono accettabili solo se hanno l’intento di ottenere il numero al quale contattarlo e solo se non viene spiegato il motivo della chiamata (il numero del chiamante dovrà essere sempre ben visibile). Attenzione: avvisi lasciati affissi non possono più essere effettuati!

Messa in mora

Questa avviene forzatamente con lettera raccomandata che deve spiegare:

  • motivo del credito;
  • importo e tempi in cui deve avvenire il rimborso;
  • data di invio della lettera (necessario per i tempi di prescrizione).

Questo è un passo necessario per iniziare, se non si giunge a un accordo, alla fase giudiziale.

Azioni non possibili

Non può essere adottato alcun provvedimento che renda agli ‘altri’ chiaro il motivo del sollecito e del contatto (sia con chiamate che per iscritto, o anche attraverso l’uso di plichi postali che manchino della necessaria discrezione). Non si possono rilasciare informazioni di alcun tipo nemmeno al coniuge a meno che questi non sia garante di un eventuale finanziamento.

L’operatore che si occupa del contatto diretto con il debitore non può spendere il nome di altri (parlare per conto di…) ma deve fornire chiaramente il proprio nome, cognome, eventuale codice attribuito dalla società per la sua identificazione, dicendo chiaramente per chi chiama e il motivo della telefonata. Se intende registrare la telefonata deve chiedere il permesso all’interlocutore (il quale invece può registrare la chiamata senza dare alcuna comunicazione all’operatore). Deve inoltre rispondere a tutte le domande che il debitore riterrà opportuno fare per comprendere a fondo la questione riguardante il credito.

Infine non potrà essere fatto alcun tipo di “minaccia” o pressione psicologica al debitore (ad esempio “se non paga tra cinque giorni arriva l’ufficiale giudiziario”, ecc). Se arriva un dipendente del recupero crediti per ottenere il pagamento presso il domicilio del debitore, questi non potrà spacciarsi per un ufficiale giudiziario e non potrà tentare di entrare in casa senza permesso e tanto meno impedirne l’accesso al debitore.

Iscrizione alla Crif

A volte si avrà la “minaccia” di iscrizione alla Crif. Anche in questo caso si tratta quasi sempre di una minaccia fantasma. In pratica, infatti, questa procedura viene attivata automaticamente da una banca o una finanziaria di fronte a ritardi di rimborso delle rate.

E’ quindi molto probabile che un ritardo prolungato che giustifichi l’interessamento di una società di recupero crediti sia già stato preceduto dalla segnalazione come cattivo pagatore (approfondimento: Mutui per cattivi pagatori). Invece è del tutto infondata la minaccia di iscrizione in caso di bollette di utenze telefoniche che non è possibile effettuare.