Mutui Coronavirus: condizioni, requisiti e funzionamento

Tra i provvedimenti che il governo ha messo in campo per far fronte alla crisi causata dalla pandemia troviamo anche quelli legati ai mutui coronavirus. Non si tratta ovviamente di nuovi mutui appositamente creati ma della possibilità di poter sospendere per un certo lasso di tempo il pagamento delle rate del proprio finanziamento. Una possibilità che, alla pari della moratoria ‘tradizionale’, non è aperta in modo indiscriminato a tutti i mutuatari ma solo a coloro che hanno determinate caratteristiche, anche se i requisiti di accesso al meccanismo di sospensione delle rate è stato semplificato.

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mutuo coronavirus

In che cosa consiste l’aiuto

Secondo quanto riportato nel provvedimento che ha introdotto la possibilità di sospensione delle rate, questa non è la sola agevolazione contemplata. Infatti lo Stato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo, si farà carico anche di una parte degli interessi passivi delle rate che le sospensioni mettono in coda ai piani di ammortamento. Quindi il mutuatario potrà godere anche di uno sconto sugli interessi da pagare, rispetto però al tasso che sarà applicato in quel momento (aspetto che condiziona soprattutto coloro che hanno un mutuo a tasso variabile).

Il provvedimento è stato preso dal momento che con la chiusura della maggioranza delle attività per la quarantena molti lavoratori hanno perso del tutto o almeno una parte delle proprie entrate mensili. Hanno visto venir meno del tutto la fonte di reddito ad esempio chi aveva un lavoro con carattere stagionale oppure legato ad ore di attività, od ancora i lavoratori autonomi, liberi professionisti e artigiani. Ma anche i dipendenti che sono stati messi nell’apposita Cig hanno avuto una decurtazione dello stipendio del 25%.

Le condizioni da rispettare e i requisiti che bisogna possedere

Abbiamo già accennato al fatto che non tutti potranno accedere alla sospensione delle rate dei mutui a causa del Coronavirus, in quanto si dovranno possedere dei requisiti soggettivi e reddituali. Non solo, anche il mutuo dovrà presentare delle specifiche caratteristiche, come importo, durata e tipologia di finalità.

Passiamo innanzitutto a vedere i requisiti necessari per poter presentare la richiesta di sospensione. Qui dobbiamo distinguere i titoli su vari livelli, considerando in primis quelli che deve possedere il richiedente dipendente. Per la precisione quest’ultimo dovrà aver subito una riduzione dell’orario di lavoro (e quindi della retribuzione) o addirittura la sospensione dal lavoro (nel caso di questo secondo aspetto non ci sono altre ulteriori specifiche necessarie se non il fatto che la sospensione deve essere pari ad almeno 30 giorni). Per quanto riguarda invece la riduzione dell’orario di lavoro questa deve essere stata almeno pari al 20% del totale delle ore lavorate e per una durata di almeno 30 giorni.

Questi parametri non si possono logicamente applicare nello stesso modo ai liberi professionisti, artigiani, autonomi. I requisiti sono quindi stati adattati a queste categorie stabilendo come condizione necessaria una perdita del fatturato medio giornaliero di almeno il 33% . Per dimostrarlo si farà il confronto con quello dell’ultimo trimestre del 2019 e si userà un’autocertificazione.

È necessario che queste condizioni si siano verificate in un periodo precedente di tre mesi rispetto alla domanda o a partire dal 21 febbraio 2020. Non sono previste condizioni differenti a seconda che si viva in una zona rossa o in altra parte d’Italia dal momento che con il lockdown tutta la penisola è diventata ‘zona rossa’.

tempo

A quali finanziamenti è applicabile la moratoria

Per quanto riguarda i requisiti che devono avere i mutui, vanno considerati i seguenti aspetti:

  • ritardo delle rate di mutuo in corso non superiori ai 90 giorni;
  • mutuo per acquisto dell’abitazione principale;
  • non deve mai trattarsi di un immobile che è accatastato come immobile di lusso;
  • il mutuo o capitale residuo non deve superare i 250 mila euro;
  • non si deve essere beneficiari di altre forme di agevolazione statale o regionale (per esempio non ne usufruiscono coloro che hanno utilizzato il Fondo di garanzia prima casa).

N.B. La richiesta di sospensione può essere fatta dopo il 30 marzo 2020. Nei 9 mesi successivi non si applicheranno alcune condizioni che hanno carattere restrittivo previste invece in seguito, come per esempio l’Isee di non più di 30 mila euro per il nucleo familiare (in pratica fino a fine 2020 circa non si considera questo parametro ulteriore).

domande

A chi va richiesta la sospensione?

Qui non ci sono proprio novità rispetto alla moratoria tradizionale in quanto è coinvolta ancora una volta la Consap. Come accaduto con modalità di sospensione e moratoria passate ci si interfaccerà con la propria banca che poi si occuperà di inoltrare la documentazione. Vediamo nel particolare che cosa si deve fare:

  1. preparare la modulistica necessaria che va compilata in toto (si può reperire on line, anche sul sito della Consap o della propria banca se la mette a disposizione);
  2. preparare i documenti da allegare alla domanda;
  3. informarsi presso la propria banca se si dovrà portare la documentazione a mano fissando un appuntamento (modalità di accesso standard anche per altri servizi bancari a causa della quarantena), o se è accettato l’inoltro tramite e-mail o pec. La banca raccoglierà i documenti e li inoltrerà alla Consap (generalmente arriva una notifica di avvenuto inoltro ma non è obbligatoria);
  4. attendere il responso della Consap.

La Consap potrà rispondere sia in modo positivo che negativo. I tempi di risposta sono di 15 giorni. Se arriva la risposta positiva ci sono altri 30 giorni di tempo (che si allungano a 45 giorni se il mutuo è cartolarizzato) perché la sospensione diventi operativa, ma in questo periodo non si applicano gli interessi di mora. Chi ottiene la sospensione può decidere quanto farla durare fermi restando alcuni paletti che sono:

  • la durata complessiva massima non potrà andare oltre i 18 mesi;
  • la durata della sospensione dipende dal disagio economico dovuto a sospensione o perdita di guadagno da riduzione di orario di lavoro che si è subito.

Nel particolare si dovranno rispettare le seguenti durate massime :

  • sospensione o riduzione orario di lavoro, in periodi tra i 30 gg e i 150 gg consecutivamente – sospensione massima di 6 mesi
  • sospensione o riduzione orario di lavoro, in periodi tra i 151 gg e i 302 gg consecutivamente
    sospensione massima di 12 mesi
  • sospensione o riduzione orario di lavoro,oltre 302 gg consecutivamente *- sospensione massima di 18 mesi

Se perdurano le condizioni di sospensione/riduzione orario di lavoro oltre i suddetti tempi si potranno presentare altre domande di sospensione (ma non si potranno superare cumulativamente i 18 mesi).