Un creditore che vanta un credito insoddisfatto può attivare la procedura del recupero crediti, della quale il pignoramento costituisce l’ultimo atto: quello tramite il quale il creditore entra in possesso dei beni del debitore sottoposti alla procedura di escussione. In quest’ottica può capitare che i beni che il creditore vuole o deve aggredire siano nella disponibilità di altri, ovvero di terze parti. In questo caso si parla del pignoramento presso terzi.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, non c’è una sola situazione possibile, bensì due, che seguono procedure differenti. Nel particolare:
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Come già accennato il pignoramento conclude una procedura di recupero crediti e deve essere a sua volta preceduto da un “titolo esecutivo “(sentenza di un giudice, iscrizione a ruolo, assegno o cambiale, oppure ipoteca). Quindi viene comunicato tramite ingiunzione che deve fornire alcune indicazioni specifiche come:
In più nell’ipotesi del pignoramento presso terzi deve essere data anche l’intimazione al terzo destinatario di non disporre in tutto o in parte (in questo caso solo se autorizzato dal giudice) dei beni oggetto di pignoramento. Non solo nel documento devono essere riportate tutte le disposizioni e gli obblighi che graveranno sul terzo tra cui l’obbligo, entro 10 giorni dalla notifica, di comunicare il valore dei beni del debitore presso di lui. Riassumendo, rispetto a un normale atto di pignoramento, i presupposti per quello presso terzi devono essere:
Il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire una procedura apposita per evitare che consegnando o facendo custodire i beni a un terzo, i debitori potessero alienare parte delle proprie sostanze così da non soddisfare le pretese del creditore. Anche per questa ragione l’atto di pignoramento viene comunicato sia al debitore che al terzo, con quest’ultimo che, ribadiamo per chiarezza, non dovrà:
N.B. Questi obblighi valgono per la maggioranza dei beni, ma non tutti i crediti possono essere pignorati. In particolare non sono pignorabili:
Anche nel pignoramento presso terzi vanno rispettati alcuni limiti che non consentono il pignoramento indiscriminato da parte del creditore: ad esempio in caso di un conto cointestato, oppure nel caso di pignoramento dello stipendio oppure del Tfr, ecc. Questo accade perché da una parte il legislatore ha voluto offrire tutela agli interessi del creditore, ma dall’altra ha voluto tutelare anche il debitore e la sua famiglia, senza andare a intaccare ogni fonte di sostentamento e/o di sussistenza. I limiti previsti quindi dalla normativa a seconda dei casi sono:
Importo massimo di un quinto dello stipendio o importo netto, con la sola eccezione dei debiti “alimentari” per i quali l’ammontare massimo può essere anche maggiore se è stabilito da un giudice (approfondimento: Guida alla cessione del quinto). Nel caso di debiti vero Stato o enti pubblici, il limite rimane di un quinto.
Se il pignoramento va a colpire la pensione, l’ammontare massimo è pari a un quinto che viene calcolato sulla somma eccedente un importo pari a una volta e mezzo l’assegno sociale.
Se si tratta di somme sui conti correnti o depositi bancari, bisogna fare una distinzione ‘temporale’ in funzione del momento in cui è avvenuto l’accredito rispetto alla notifica del pignoramento:
Bisogna comunque ricordare che nel caso di un conto cointestato questi limiti si applicano sugli importi pari al 50% del saldo, non potendo essere intaccate le quote spettanti al cointestatario non debitore.
Il pignoramento non può superare mai i limiti sopra indicati.
Come già detto l’iter del pignoramento presso terzi si arricchisce dell’obbligo di comunicazione anche al terzo debitore. Ciò impone all’ufficiale giudiziario di fare entrambe le notifiche consegnando l’atto originale di citazione al creditore subito dopo aver fatto l’ultima notifica. Da qui decorrono:
Si tratta comunque di un ambito in non ci sono grandi novità legislative da considerare tranne quella introdotta nel 2014 che riguarda il criterio secondo il quale determinare il giudice territorialmente competente. Secondo quando previsto dai provvedimenti del 2014 abbiamo ad oggi due situazioni: