Pignoramento presso terzi: tempi, rischi e limiti 2019

Un creditore che vanta un credito insoddisfatto può attivare la procedura del recupero crediti, della quale il pignoramento costituisce l’ultimo atto: quello tramite il quale il creditore entra in possesso dei beni del debitore sottoposti alla procedura di escussione. In quest’ottica può capitare che i beni che il creditore vuole o deve aggredire siano nella disponibilità di altri, ovvero di terze parti. In questo caso si parla del pignoramento presso terzi.

Tuttavia, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, non c’è una sola situazione possibile, bensì due, che seguono procedure differenti. Nel particolare:

  • il terzo è solo in possesso di alcuni beni del debitore (ad esempio il terzo è la banca);
  • il debitore è creditore verso il terzo che ha la disponibilità dei suoi beni (ad esempio per lo stipendio che deve essere pagato dal datore di lavoro).

Indice articolo

Presupposti

pignoramento presso terzi

Come già accennato il pignoramento conclude una procedura di recupero crediti e deve essere a sua volta preceduto da un “titolo esecutivo “(sentenza di un giudice, iscrizione a ruolo, assegno o cambiale, oppure ipoteca). Quindi viene comunicato tramite ingiunzione che deve fornire alcune indicazioni specifiche come:

  • importo del credito;
  • tipologia di beni (mobili o immobili);
  • indirizzo pec del creditore;
  • elezione di domicilio, ecc.

In più nell’ipotesi del pignoramento presso terzi deve essere data anche l’intimazione al terzo destinatario di non disporre in tutto o in parte (in questo caso solo se autorizzato dal giudice) dei beni oggetto di pignoramento. Non solo nel documento devono essere riportate tutte le disposizioni e gli obblighi che graveranno sul terzo tra cui l’obbligo, entro 10 giorni dalla notifica, di comunicare il valore dei beni del debitore presso di lui. Riassumendo, rispetto a un normale atto di pignoramento, i presupposti per quello presso terzi devono essere:

  • un debitore che non ha onorato in tutto o in parte un debito;
  • un creditore che ha valido titolo per poter ottenere il pignoramento di beni con lo scopo di ottenere soddisfazione dei crediti vantati verso il debitore;
  • un terzo che ha disponibilità o possesso di beni o crediti vantati dal debitore.

Perché la notifica al terzo?

notifica pignoramento presso terzi

Il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire una procedura apposita per evitare che consegnando o facendo custodire i beni a un terzo, i debitori potessero alienare parte delle proprie sostanze così da non soddisfare le pretese del creditore. Anche per questa ragione l’atto di pignoramento viene comunicato sia al debitore che al terzo, con quest’ultimo che, ribadiamo per chiarezza, non dovrà:

  • né disporre, né alienare o consegnare i beni oggetti di pignoramento al debitore oppure ad altre parti, a meno che non ci sia un’autorizzazione del giudice che segue la procedura;
  • comunicare l’esatta quantità e/o valore dei beni che ha del debitore oggetto della procedura di pignoramento.

N.B. Questi obblighi valgono per la maggioranza dei beni, ma non tutti i crediti possono essere pignorati. In particolare non sono pignorabili:

  • crediti alimentari;
  • sussidi di grazia o sostentamento (per poveri, maternità, malattie, funerali provenienti da casse di assicurazione, enti di assistenza oppure istituti di beneficenza).

Limiti alla pignorabilità

limiti pignoramento presso terzi

Anche nel pignoramento presso terzi vanno rispettati alcuni limiti che non consentono il pignoramento indiscriminato da parte del creditore: ad esempio in caso di un conto cointestato, oppure nel caso di pignoramento dello stipendio oppure del Tfr, ecc. Questo accade perché da una parte il legislatore ha voluto offrire tutela agli interessi del creditore, ma dall’altra ha voluto tutelare anche il debitore e la sua famiglia, senza andare a intaccare ogni fonte di sostentamento e/o di sussistenza. I limiti previsti quindi dalla normativa a seconda dei casi sono:

  • Stipendio o salario (o indennità collegate al rapporto di lavoro)

    Importo massimo di un quinto dello stipendio o importo netto, con la sola eccezione dei debiti “alimentari” per i quali l’ammontare massimo può essere anche maggiore se è stabilito da un giudice (approfondimento: Guida alla cessione del quinto). Nel caso di debiti vero Stato o enti pubblici, il limite rimane di un quinto.

  • Pensione

    Se il pignoramento va a colpire la pensione, l’ammontare massimo è pari a un quinto che viene calcolato sulla somma eccedente un importo pari a una volta e mezzo l’assegno sociale.

  • Rapporti di c/c e deposito

    Se si tratta di somme sui conti correnti o depositi bancari, bisogna fare una distinzione ‘temporale’ in funzione del momento in cui è avvenuto l’accredito rispetto alla notifica del pignoramento:

    • accredito precedente il pignoramento: sono pignorabili tutte le somme che superano il triplo dell’assegno sociale (ad esempio se l’assegno sociale determinato per l’anno in corso è pari ad un importo di 500 euro , le somme che eccedono i 1500 euro sono interamente pignorabili fino alla soddisfazione del creditore);
    • accredito successivo al pignoramento: in questo caso la somma massima pignorabile arriva a un quinto (o in misura inferiore stabilita dal giudice).

    Bisogna comunque ricordare che nel caso di un conto cointestato questi limiti si applicano sugli importi pari al 50% del saldo, non potendo essere intaccate le quote spettanti al cointestatario non debitore.

    Il pignoramento non può superare mai i limiti sopra indicati.

La procedura

Come già detto l’iter del pignoramento presso terzi si arricchisce dell’obbligo di comunicazione anche al terzo debitore. Ciò impone all’ufficiale giudiziario di fare entrambe le notifiche consegnando l’atto originale di citazione al creditore subito dopo aver fatto l’ultima notifica. Da qui decorrono:

  • i 30 giorni per il deposito nella cancelleria del tribunale competente per territorio da parte del creditore (pena perdita di efficacia del provvedimento);
  • i 10 giorni di tempo al debitore per pagare ed evitare il pignoramento.

Si tratta comunque di un ambito in non ci sono grandi novità legislative da considerare tranne quella introdotta nel 2014 che riguarda il criterio secondo il quale determinare il giudice territorialmente competente. Secondo quando previsto dai provvedimenti del 2014 abbiamo ad oggi due situazioni:

  • il terzo debitore è un ente pubblico o pubblica amministrazione: il tribunale competente è quello del territorio in cui ha sede o residenza il terzo stesso;
  • il terzo debitore è di diritto privato: il tribunale competente è quello del cui territorio ha la residenza o domicilio il debitore sottoposto a procedura di recupero crediti.