Quando un’azienda viene sottoposta ad una procedura concorsuale (quindi non solo al fallimento), i lavoratori si trovano nell’oggettivo rischio di perdere in tutto o in parte il Tfr e una parte delle retribuzioni (che riguardano anche le tredicesime e le prestazioni di maternità o di malattia, ma non le ferie non godute o le indennità a carico dell’Inps soggette ad anticipazione da parte dell’Inps stessa) che in datore di lavoro “fallito” non ha potuto pagare.
In questi casi subentra il fondo di garanzia Inps (vedi anche Prestiti agevolati Inps), che permette ai lavoratori di ottenere il versamento del tfr e il pagamento delle ultime tre retribuzioni, ma a condizione che siano rispettati alcuni tempi ed alcune formalità. Il fondo di garanzia Inps non va confuso da quello sempre gestito dall’Inps ma con finalità legate alla previdenza complementare e conseguente gestione del Tfr (vedi anche Condizioni cessione del quinto Inps).
Il primo requisito fondamentale è che il credito vantato dal lavoratore sia stato ammesso allo stato passivo della procedura fallimentare o concorsuale. La domanda può essere fatta da coloro che sono dipendenti, hanno un rapporto d’apprendistato, oppure dai soci di cooperative.
Una volta che è avvenuta l’ammissione del credito allo stato passivo, bisogna farsi rilasciare una copia dal responsabile della procedura stessa, che rientra tra i documenti da allegare alla domanda che va rivolta all’Inps in via telematica (bisogna quindi registrarsi per ottenere il pin che permetterà di gestire tutti i rapporti con l’ente previdenziale), oppure tramite il call center Inps eliminando le difficoltà di reperimento della modulistica necessaria.
I tempi da rispettare per fare la domanda variano a seconda delle differenti circostanze, e vanno dal giorno successivo a quello della sentenza del giudice (in caso di opposizioni o impugnazioni) o 15 giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo.
Rappresenta la destinazione del tfr delle aziende con più di 50 dipendenti, che non abbiano deciso di destinarlo in un fondo pensionistico privato o di categoria, ecc. Per ottenere anticipi sulle somme accantonate, valgono le stesse condizioni applicate allo svincolo delle somme versate nei fondi pensione (quindi con il rispetto del limite degli 8 anni, e delle percentuali massime richiedibili).