Dopo un intervento normativo abbastanza recente, che ha spinto il legislatore a voler rendere meno confuse le norme legate all’agibilità e all’abitabilità degli immobili (ferme restando le distinzioni legate all’agibilità di edifici colpiti da calamità naturali), oggi si usano entrambi i termini per indicare le stesse condizioni, che servono come garanzia per un potenziale acquirente, al possesso dei requisiti di sicurezza, igiene ed efficienza, dell’immobile di interesse (vedi anche Guida alla richiesta del mutuo ) . Non a caso, la mancanza dei requisiti di abitabilità porta di diritto al recesso del contratto di compravendita, per grave inadempienza del venditore stesso (vale tanto per una casa che per un locale commerciale). Data l’importanza dell’esistenza di questa certificazione nelle grandi città, come ad esempio Roma, la consultazione viene concessa anche online (https://www.comune.roma.it/pcr/it/servizi_edilizi_alaau.page).
I comuni mettono a disposizione dei moduli propri, per cui le domande che non fossero state effettuate su di essi, anche se si fosse in possesso di tutti i requisiti necessari e fosse stata allegata la documentazione richiesta, non vengono accettate (vedi anche Atto di mutuo ). La richiesta di abitabilità va fatta e/o modificata, ogni qualvolta, a causa di lavori di ristrutturazione di una certa entità, si fossero modificati anche i presupposti legati al precedente rilascio della certificazione. Una volta presentata la domanda, ci sono due possibilità:
I tempi invece per la presentazione della domanda di abitabilità sono entro i 15 giorni da quello in cui sono stati ultimati i lavori (tanto per nuove costruzioni, ristrutturazioni straordinarie, o situazioni simili). Nel caso di un condominio, la domanda va sottoscritta da tutti coloro che hanno diritti reali (proprietari, co-proprietari, ecc) sullo stesso, fatta eccezione solo per alcuni che per loro conformazione e struttura possono ammettere anche la richiesta di abitabilità di tipo parziale. Infine, la domanda va indirizzata all’ufficio preposto del comune in cui è ubicato l’immobile stesso.
Devono essere obbligatoriamente allegati dei documenti che sono: