Guida pratica alla DICO: cos’è e a cosa serve la dichiarazione di conformità

Qualsiasi impianto (elettrico, idrico o gas) presente in un immobile (sia ad uso residenziale, industriale o commerciale) deve essere munito della rispettiva dichiarazione di conformità che, a sua volta, costituisce il documento fondamentale da presentare se si vuole ottenere il certificato di abitabilità .

Chi deve rilasciarla?

Secondo quanto previsto dalla legge, il professionista che esegue i lavori per la realizzazione dell’impianto “a regola d’arte” deve anche, al termine degli stessi, rilasciare un documento che attesti l’esecuzione dei lavori in conformità con quanto previsto dalla legge (più esattamente secondo i dettami del DM nr. 37/2008, a sua volta modificato dal Decreto del Mise del 19 maggio del 2010). Quindi se ci si avvale della prestazione di un professionista abilitato all’esecuzione del tipo di impianto su cui effettuare i lavori (Attenzione: va posta massima attenzione alla scelta della relativa ditta!), sarà sua cura rilasciare la relativa certificazione. A riguardo, se ci dovessero essere dei problemi relativi all’impianto, oppure in futuro dovesse emergere che in realtà l’impianto non era a norma, a risponderne sarà lo stesso professionista che lo ha effettuato. Di contro il proprietario dell’immobile deve effettuare tutti i lavori di manutenzione che saranno necessari per il suo mantenimento, evitando di provvedere personalmente, e avvalendosi sempre delle prestazioni di personale specializzato ed abilitato.

Per quali tipi di impianto deve essere rilasciata?

I più noti sono gli impianti elettrici, quelli idrici (acqua sanitaria) e quelli legati al riscaldamento (non solo quindi per il gas e la relativa caldaia) ma ci sono anche altri tipi di impianto che prevedono il rilascio dell’attestazione della dichiarazione di conformità (vedi anche Certificazione energetica ). Quindi, nel dettaglio, si dovrà ricevere:

  • nel caso di installazione di antenne e in generale per gli impianti atti alla ricezione radiotelevisiva;
  • in tutti i casi in cui è coinvolto un impianto elettrico (dalla produzione alla trasformazione, trasporto, e distribuzione fino all’utilizzazione dell’energia elettrica anche derivante da pannelli fotovoltaici) ed in caso di impianti atti alla protezione contro i fulmini;
  • nel caso di impianti per l’apertura automatica di porte, oppure cancelli e barriere;
  • per tutti i tipi di impianto di riscaldamento, oppure di climatizzazione, o condizionamento;
  • impianti antincendio;
  • quelli atti al sollevamento delle persone (ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc.

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori va depositata in doppia copia allo “Sportello Unico per l’edilizia” presente e competente per il Comune ove ha sede l’immobile o la struttura in cui è stato effettuato l’impianto. L’ufficio archivia una copia mentre l’altra la invia alla Camera di Commercio dove ha sede la ditta che ha fatto i lavori dell’impianto ed ha rilasciato la dichiarazione. Per consultare la banca dati relativa si seguono le disposizioni relative al “diritto di accesso”.