Ecobonus condomini – Come accedere alle agevolazioni?

La necessità dello stato di realizzare l’obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico nazionale, ha reso il parlamento, soprattutto negli ultimi anni, più di manica larga per quanto concerne quelli che vengono riconosciuti come ecobonus. In particolare sono state previste delle specifiche agevolazioni soprattutto per i condomini. Ad esempio alla fine del 2015, con l’approvazione della legge di stabilità 2016, era stato previsto che la percentuale del 65% recuperabile a titolo di bonus dai condomini potesse essere ceduta come credito alle banche o alle imprese, per agevolare la realizzazione dei lavori necessari sulle parti comuni condominiali.

Per il 2017 l’ecobonus è salito al 70 o 75% se ricorrono alcune condizioni specifiche. In particolare la detrazione sulle opere di ristrutturazione atte a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio saranno del 70% se riguardano l’isolamento (coibentazione, uso di materiali isolanti, e comunque tutto ciò che riguarda l’involucro del condominio), mentre saliranno al 75% per i lavori che migliorano l’efficienza energetica.

Che cos’è?

Per prima cosa facciamo un po di chiarezza su ciò che viene definito ecobonus, che tipo di agevolazione porta e chi può richiederlo. Si chiama ecobonus quella agevolazione fiscale, disponibile sotto forma di detrazione Irpef o Ires, che spetta quando vengono eseguiti dei lavori di riqualificazione energetica. Come già detto a partire dal 2017 nel caso dei condomini la percentuale sale dal 65% (spettante ai privati per singole unità abitative) al 70 o al 75%.

Il credito d’imposta maturato potrà essere ceduto, in riferimento alle spese sostenute dall’inizio del 2017, entro il 2021. Da parte degli amministratori sarà necessario seguire degli obblighi di comunicazione ben specifici, basati in primis sull’impiego dell’apposito software denominato Comunicazione da Amministratori Condominio.

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Come funziona?

Al pari delle altre forme di agevolazione sotto forma di detrazione fiscale, i beneficiari, per la quota loro spettante, possono portare le relative spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Per non danneggiare coloro che si trovano nella no tax area, ovvero fiscalmente incapienti, è altresì possibile cedere la quota di detrazione di competenza, sia a banche (o finanziarie) che alle imprese che eseguono i lavori. Se la cessione viene accettata il condomino cedente ne deve dare comunicazione all’amministratore del condominio entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di cessione, comunicando logicamente anche gli estremi del cessionario.

Quanto spetta di detrazione?

La somma massima detraibile non può superare i 40 mila euro per ciascuna unità abitativa. Il recupero della detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Requisiti necessari

I requisiti dovranno essere sia oggettivi che soggettivi. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi la detrazione spetta a:

  • chi affronta le spese di riqualificazione energetica;
  • chi ha diritto sulle unità immobiliari appartenenti al condominio ed è in regola con i pagamenti dei tributi;
  • coloro che sono fiscalmente incapienti optando per la cessione del credito di imposta.

I requisiti oggettivi riguardano invece l’immobile, che dovrà essere:

  • accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • dotato di un impianto di riscaldamento secondo le disposizione del D.lgs 192/05 e successive modificazioni (ammesso sia impianto centralizzato che impianti di riscaldamento autonomi).

L’ultima serie di requisiti sono quelli di carattere tecnico, che dipendono dal tipo di intervento effettuato, e dal rispetto delle varie norma in materia di sicurezza, efficienza energetica ecc (alcune con carattere regionale). In particolare saranno ammessi all’ecobonus i lavori:

  • su parti comuni che interessino almeno il 25% della superficie che disperde il calore;
  • di modifica e sostituzione e non ampliamento di elementi già esistenti;
  • per il rispetto della tabella sulle “trasmittanze termiche” (precisamente della tabella 2 allegato B decreto ministeriale del 26 gennaio 2010);
  • per le schermature solari ed il cambio di infissi. Questi lavori vanno inseriti in quelli di ristrutturazione indicati nei punti precedenti, e nel rispetto delle specifiche indicazioni previste dalle normative vigenti;
  • eventuali opere accessorie a quelle principali riportate nei punti precedenti.

Documenti necessari

Per quanto invece riguarda la documentazione atta a giustificare gli interventi suddetti troviamo:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo professionale) che deve contenere tutte le informazioni necessarie per individuare il tipo di intervento, il livello di miglioramento energetico, la percentuale di superficie interessata e il tipo di lavoro se accessorio, principale, ecc;
  • copia attestati di prestazione energetica (APE) dell’edificio, sia prima che dopo l’esecuzione dei lavori (si intende l’edificio intero);
  • copia attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
  • copia delle relazioni tecniche;
  • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID);
  • schede tecniche di materiali e di componenti;
  • fatture pagate;
  • delibera sull’esecuzione dei lavori;
  • copia dell’avvenuto bonifico per il pagamento.

Questo deve portare nella causale il riferimento alla legge finanziaria 2017, numero e data della fattura pagata, dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e del beneficiario del bonifico (numero di partita Iva o il codice fiscale).

La cessione del credito di imposta

In caso di cessione il cedente deve risultare nella delibera o deve comunicare lui stesso l’avvenuta cessione all’amministratore. Questo deve ogni anno darne comunicazione all’Agenzia delle entrate e dare ricevuta al cedente della quota di spese a lui imputabile sul periodo di imposta precedente. Senza comunicazione all’Agenzia delle Entrate la cessione non è valida. Il cessionario può usare il credito di imposta, messo in evidenza nel cassetto fiscale, come credito in compensazione.

La cessione del credito può essere usata anche nei condomini in cui non si ha un amministratore. In questo caso nella delibera assembleare dovrà essere indicato il condomino cedente e il nominativo del condomino che dovrà adempiere all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Come avviene la comunicazione?

Come già accennato all’inizio la comunicazione va fatta per via telematica usando l’apposito software. Si tratta di un programma che prevede come requisiti minimi tecnici:

  • sistema operativo Windows 10, Windows 8, Windows 7;
  • sistema operativo Linux (garantito per Ubuntu, Fedora e Red-hat 9);
  • sistema operativo Mac OS X 10.7.3 o superiori.
  • È necessaria anche l’installazione di un software per i file in formato Pdf.

Il software per la comunicazione con L’Agenzia delle Entrate va scaricato, seguendo la procedura guidata, direttamente dal sito dell’Agenzia, mentre quello in Pdf può essere scaricato gratuitamente in uno dei siti sicuri che propongono la possibilità di download di programmi di ampio uso.

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